Per quanto riguarda le imprese che hanno firmato i contratti di solidarietà, con il messaggio n. 4135 del 16 novembre 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni necessarie che riguardano lo sgravio dei contributi per le medesime.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali.
Con esso l’Istituto di previdenza nazionale comunica e specifica le istruzioni contabili e quali sono le modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2022, dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dal decreto legge n. 2 del 27 settembre 2017.
Sgravio contributivo per le imprese che hanno stipulato dei contratti di solidarietà: ecco le istruzioni fornite dall’INPS
Con la precedente circolare n. 55 del 29 aprile 2022 l’INPS aveva già fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 marzo 2021.
Con il seguente messaggio, invece, l’Istituto di previdenza nazionale ha provveduto ad indicare quali sono le imprese ammesse alla fruizione di tale sgravio contributivo, i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022.
Per poter ottenere gli sgravi contributivi dedicati alle imprese previste dal decreto che disciplina la materia, i datori di lavoro dovranno presentare tutta la documentazione utile per l’ammissione al beneficio.
Dopodiché, la Struttura territoriale competente provvederà ad effettuare l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, analizzando le informazioni prodotte dal datore di lavoro, e provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W“, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996”.
Sgravio contributivo per le imprese che hanno stipulato dei contratti di solidarietà: modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le imprese che hanno diritto alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020 dovranno provvedere alla compilazione del flusso Uniemens inserendo all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L983“, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
- nell’elemento <SommaACredito> indicheranno il relativo importo.
Secondo quanto è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS “le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio”.
Le istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dello sgravio contributivo in oggetto a valere per i contratti di solidarietà i cui periodi si siano conclusi entro il 31 marzo 2022, si adotterà il conto in uso “GAW37350”.
In particolare, all’interno di questo conto dovranno essere contabilizzate le quote di sgravio contributivo esposte in Uniemens con il codice causale “L983”.
La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.