L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web istituzionale le nuove FAQ sull’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid.
In questo modo, l’AdE ha fornito delle risposte alle domande più frequenti che le sono pervenute in merito alle modalità di compilazione del modello da presentare entro la scadenza del 30 novembre 2022.
In particolare, con queste FAQ pubblicate il 17 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce delle ulteriori informazioni e dei chiarimenti riguardo gli errori, il calcolo dei massimali, l’obbligo anche per le partite IVA cessate, il termine unico per modificare i dati che sono stati già inviati e la flessibilità sulle modalità di restituzione di eventuali importi eccedenti e sull’allocazione delle somme di cui si è beneficiato.
Queste sono le principali nuove istruzioni che sono state fornite dall’Agenzia in merito alle misure d’emergenza e ai benefici economici, i quali sono stati concessi alle imprese in difficoltà colpite dal Covid-19 ed introdotti grazie alla pubblicazione del Decreto Rilancio.
Manca poco tempo alla scadenza, ma finalmente sono arrivati quei chiarimenti che gli imprenditori attendevano ormai da molti mesi: ma come si suol dire… “Meglio tardi che mai…”.
Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: ecco tutte le nuove FAQ fornite dall’Agenzia delle Entrate il 17 novembre 2022
Le nuove FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 17 novembre 2022 chiariscono che l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid sussiste anche per le imprese con partita IVA “cessata”.
È corretto ritenere che anche le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione siano tenute al rispetto dell’obbligo?
L’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del cd. regime ombrello.
In linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
In caso di invio di una prima autodichiarazione e avvedendosi che la stessa contiene degli errori o imprecisioni, è possibile inviarne una successiva, e in questo caso la seconda sostituisce integralmente la prima?
In caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 30 novembre 2022 una successiva autodichiarazione (con i dati corretti) che sostituisce integralmente la prima.
Un altro dubbio pratico riguarda il fatto che il sistema fa sorgere la problematica che non si capisce se all’interno della sezione 3.12 possa essere ricompresi o meno anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020.
Sentito il Dipartimento delle Finanze, Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, per la parte di sua competenza in materia di aiuti di Stato, i paragrafi 2, 57 e 58 della decisione della Commissione UE del 15 ottobre 2021 C(2021)7521 final, di approvazione del regime “ombrello”, dispongono che:
“Il regime-quadro prevede che il beneficiario presenti un’autodichiarazione in merito a due aspetti distinti: in primo luogo, l’indicazione dell’importo dell’aiuto richiesto nell’ambito delle misure precedentemente approvate e delle misure notificate ; in secondo luogo, l’indicazione che tale importo rimane al di sotto dei massimali della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12, dal momento che saranno presentate prove che dimostrano che le condizioni di cui al punto 3.1 e/o 3.12 sono soddisfatte”.
Riguardo agli aiuti concessi prima del 13 ottobre 2020, si conferma che è consentito allocare nella Sezione 3.12, nel caso sussistano le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020.