Redditi da lavoro autonomo e pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 4101 del 14 novembre 2022 l’INPS ha comunicato che la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione, per dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021, è fissata al 30 novembre 2022.
Il suddetto messaggio INPS, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, riguarda il “cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo”.
Redditi da lavoro autonomo e pensione: ecco la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione reddituale
L’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 2022 introduce il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e stabilisce che i titolari di pensione debbano produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente.
Quest’ultima, in particolare, va presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione reddituale relativa al periodo d’imposta 2021, ovvero entro il 30 novembre 2022.
Redditi da lavoro autonomo e pensione: ecco i soggetti obbligati e i soggetti esclusi dalla presentazione della dichiarazione reddituale
Tutti i pensionati, per i quali è previsto il divieto di cumulo dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021, dovranno presentare la dichiarazione reddituale per questi ultimi entro il 30 novembre 2022.
Sono esclusi, però, da questo obbligo i seguenti soggetti:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Situazioni particolari
Il suddetto messaggio INPS, inoltre evidenzia le seguenti situazioni particolari:
- le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno;
- i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private;
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
- il regime di cumulabilità trova applicazione nei confronti dei giudici di pace, in servizio al 15 agosto 2017, fino alla loro conferma;
- le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione;
- tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione;
- sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione;
- le remunerazioni percepite dai sacerdoti non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti.
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