Prosegue inesorabile il crollo di FTX, la piattaforma crypto di exchange che ha presentato istanza di fallimento lo scorso 11 novembre. In attesa di capire se l’intera vicenda si sia rivelata una colossale truffa ai danni di migliaia di investitori (in Italia il gruppo Telegram ufficiale conta circa 5.000 iscritti), l’Europa sospende l’autorizzazione “a operare come impresa di investimento in capo a FTX EU LTD“. Lo ha stabilito l’autorità di vigilanza di Cipro, dove Ftx ha la sede legale europea (quella globale si trova alle isole Bahamas).
Crypto FTX, ora emerge il problema liquidità
FTX chiude dunque baracca e burattini anche in Europa, per quanto concerne il mercato italiano legato alle crypto la notizia viene riportata dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Un vero e proprio “fuggi fuggi” stabilito in primis da Cipro e successivamente applicato al resto d’Europa in virtù dell’applicazione del cosiddetto “passaporto europeo”, vale a dire l’accesso al mercato unico continentale.
Sempre scorrendo la news si legge che a partire dalla data di sospensione dell’autorizzazione, l’impresa “non può svolgere servizi di investimento nei confronti della clientela, né può eseguire nuove operazioni con la clientela, fatte salve eventuali richieste di restituzione delle disponibilità e di strumenti finanziari, né può accettare nuova clientela”.
Naturalmente la notizia ha scosso l’intero mercato delle criptovalute, bloccando per esempio l’acquisizione da parte di Binance. Ma il vero problema riguarda la liquidità di chi aveva del denaro vero o fittizio sui conti FTX: molti utenti lamentano infatti l’impossibilità di accedere ai prelievi, lasciando così congelate somme che arrivano a decine di migliaia di euro.
In Italia, in particolar modo, è allo studio il lancio di una class action che sfrutti il meccanismo Mifid 2, ossia la protezione che l’Ue garantisce ai clienti del mondo crypto: al suo interno sono infatti elencate una serie di clausole di garanzia che tutelano l’investitore in termini di appropriatezza (conoscenza) e adeguatezza (obiettivi) d’investimento.