Per il Rinnovo Contratto Enti Locali 2022 manca solamente la certificazione da parte della Corte dei Conti, in seguito all’approvazione già effettuata da parte del Consiglio dei Ministri (CdM) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Per questa approvazione definitiva ci vorranno al massimo 30 giorni, ma si tratta di una mera formalità. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali e relativo al triennio compreso tra il 2019 ed il 2021, infatti, è stato stipulato grazie all’accordo raggiunto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali.
Il 4 agosto 2022, infatti, presso la sede dell’Aran, è arrivata la firma definitiva in seguito alle trattative e all’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Locali, ovvero CGIL, FP CGIL, CISL, CISL FP, UIL, UIL FPL, CISAL, CSA RAL.
Andiamo, dunque, a vedere tutte le novità che riguardano il nuovo contratto ed, in particolare, il nuovo sistema di classificazione del personale e le nuove progressioni economiche.
Rinnovo Contratto Enti Locali 2022: nuovo sistema di classificazione del personale
Il Capo I del suddetto contratto definisce sia il nuovo sistema di classificazione che tutte le novità che riguardano le progressioni economiche.
L’art. 11, riguardante gli obiettivi e le finalità del primo, in particolare, stabilisce che:
“Il nuovo modello di classificazione persegue la finalità di fornire agli Enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale”.
Il secondo comma, invece, specifica che l’obiettivo del nuovo sistema di classificazione del personale è quello “di attualizzare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane”.
L’art. 12 del Rinnovo Contratto Enti Locali 2022, invece, definisce nello specifico come è articolato il nuovo sistema di classificazione, suddividendolo in quattro aree, le quali corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali.
In particolare, questi ultimi risultano essere i seguenti:
- l’Area degli Operatori;
- l’Area degli Operatori esperti;
- l’Area degli Istruttori;
- l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Le novità sulle progressioni economiche
Il Rinnovo Contratto Enti Locali 2022 fornisce delle novità anche per quanto riguarda le progressioni economiche all’interno delle aree, le quali vengono definite all’interno dell’art. 14.
Quest’ultimo prevede che, dal momento che è stato adottato un nuovo sistema di classificazione del personale, il quale pone una maggiore attenzione per chi possiede più competenze professionali, queste ultime debbano essere remunerate attraverso degli incrementi dello stipendio.
Ciò sarà effettuato attraverso i “differenziali stipendiali”, i quali saranno corrisposti in maniera mensile per tredici mensilità e secondo una procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate.
Ecco quali sono i criteri e le modalità per l’attribuzione dei “differenziali stipendiali”:
- possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
- il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa, in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria degli stessi;
- non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
- i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva;
- la ponderazione dei criteri di cui al precedente punto è effettuata in sede di contrattazione integrativa;
- per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto;
- in sede di contrattazione integrativa possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi.