Bonus 200 euro partite IVA: il pagamento dell’indennità una tantum per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti slitterà quasi sicuramente al mese di dicembre dell’anno in corso.
Questo ritardo inerente le tempistiche di erogazione del sussidio economico che è stato disposto dal governo Draghi riguardano il fatto che l’esecutivo è riuscito a pubblicare il decreto attuativo solamente nel mese di agosto 2022 e, dunque, con ben tre mesi di ritardo rispetto a quello che ci si attendeva.
Questo ritardo ha portato anche ad uno slittamento delle domande che i lavoratori autonomi e i professionisti avrebbero dovuto inviare e che potranno farlo ancora entro il termine ultimo del 30 novembre 2022.
Ed, infatti, proprio da quest’ultima data dovrebbero cominciare ad essere erogati i pagamenti del bonus 200 euro partite IVA, anche se alcuni lo stanno aspettando ancora dal mese di agosto.
Quando viene erogato il bonus 200 euro partite IVA? Ecco le date di pagamento di dicembre 2022
L’indennità una tantum è stata disposta dal governo Draghi con la pubblicazione del Decreto Aiuti, la quale è avvenuta il 17 maggio 2022 e la quale prevede l’erogazione di un bonus di 200 euro anche per quanto riguarda la categoria dei lavoratori autonomi e quella di professionisti che risultano essere iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS oppure agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza diversi dall’INPS.
La motivazione principale che ha portato ad uno slittamento per quanto riguarda i pagamenti del bonus 200 euro partite IVA è legato al fatto che la domanda che dovrà essere presentata all’INPS da questi ultimi potrà essere inviata entro il termine ultimo del 30 novembre 2022.
Questa data di scadenza, in particolare, fa presupporre che le erogazioni di questo sussidio economico potrebbero essere effettuare solamente a partire dal prossimo mese.
Il termine di apertura per la presentazione delle domande all’INPS era stato fissato per il 26 settembre 2022 e le istanze presentate ad oggi per il bonus 200 euro partite IVA e per quello da 150 euro aggiuntivo sono state moltissime.
I pagamenti saranno corrisposti a quei soggetti che risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti e stabiliti dal decreto precedentemente menzionato dalle singole casse previdenziali di riferimento.
Inoltre, la legge dispone anche che quest’ultime provvederanno a lavorare le domande presentate in ordine cronologico, perciò in base alla data in cui dette istanze sono state presentate dai lavoratori.
Da questo ne deriva che le prime persone che riceveranno il bonus 200 euro partite IVA saranno i lavoratori autonomi e i professionisti che hanno presentato prima la propria istanza all’INPS.
Anche Inarcassa, infatti, a confermato che sarà questo il criterio che rispetteranno per la lavorazione delle domande e per il pagamento del sussidio economico, ovvero “rispettando il criterio cronologico di arrivo” di queste ultime.
I requisiti
Oltre al bonus 200 euro partite IVA, i lavoratori autonomi e i professionisti che hanno diritto a tale sussidio potranno beneficiare anche di un’indennità una tantum aggiuntiva del valore di 150 euro, ottenendo così un bonus da 350 euro.
La domanda potrà essere presentata entro il 30 novembre 2022 da quei soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
- essere un lavoratore autonomo o un libero professionista, non titolare di pensione;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti);
- essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 a una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
- non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro per ottenere anche l’indennità una tantum da 150 euro;
- avere partita IVA e attività lavorativa avviata;
- aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 1° gennaio 2020.