Tabella aumento pensioni invalidità 2023. A partire da gennaio 2023 ci saranno aumenti per le pensioni di invalidità, aggiornati in base all’inflazione.

Tabella aumento pensioni invalidità 2023

Per effetto della perequazione automatica, gli assegni di tutte le prestazioni pensionistiche saranno incrementati del 7,3% come previsto dal decreto legge recentemente firmato dal ministro dell’Economia Giorgetti. Dunque la pensione di invalidità civile che oggi vale 292,55 euro al mese, salirà a 313,91 euro al mese.

In base all’inflazione 2022 aumenteranno anche gli importi delle altre prestazioni assistenziali erogate dall’Inps a favore degli invalidi.

Incrementi dicembre 2022

A dicembre coloro che ricevono la pensione di invalidità vedranno, oltre al ricalcolo del 2%, anche la tredicesima.

  • Per i non vedenti assoluti ci sarà un aumento di 6,31 euro
  • Per i non vedenti parziali ci sarà un aumento di 5,83 euro
  • Per gli invalidi civili totali ci sarà un aumento di 5,83 euro
  • Per gli invalidi civili parziali ci sarà un aumento di 5,83 euro
  • Per i sordomuti ci sarà un aumento di 5,83 euro.

Cos’è la pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

Requisiti

La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2021: 16.982,49 euro);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

È compatibile con l’attività lavorativa.