Esonero contributi lavoratrici madri: con la pubblicazione del messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022 l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

In particolare, il suddetto messaggio INPS, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, si rifà a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 137. della legge n. 234 del 30 dicembre 2022, ovvero della cosiddetta Legge di Bilancio 2022.

Esonero contributi lavoratrici madri: nuove indicazioni da parte dell’INPS riguardo alla corretta applicazione dell’esonero

L’art. 1, comma 137, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

Tale riduzione è stata fissata per un ammontare pari al 50% ed è prevista:

  • a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
  • per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

In merito a tale esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri, l’INPS aveva già fornito delle indicazioni con la pubblicazione della circolare n. 102 del 19 settembre 2022.

La suddetta circolare INPS, in particolare, precisa che “l’esonero in oggetto spetti anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio”.

Sono arrivate molte richiesti di chiarimenti all’Istituto, il quale adesso ha provveduto a fornire delle ulteriori indicazioni riguardo la corretta applicazione dell’esonero in oggetto con questo nuovo messaggio.

In particolare, in merito al rientro nel posto di lavoro e alla decorrenza dell’esonero contributivo, l’INPS specifica che:

“L’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022″.

Qualora però sopraggiunga una possibile causa che posticipa il rientro effettivo al lavoro (quale potrebbe essere ad esempio ferie, malattia, permessi retribuiti, ecc…), quest’ultima determina lo slittamento in avanti del giorno di inizio della decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Se, invece, la lavoratrice madre è rientrata effettivamente al termine del periodo di astensione per maternità, le eventuali successive ipotesi di fruizione, totale o parziale, dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

Dunque, una lavoratrice madre che si è avvalsa del congedo facoltativo, avrà il diritto di beneficiare dell’applicazione dell’esonero contributivo del 50% a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

Inoltre, l’INPS, con la pubblicazione del suddetto messaggio, fornisce le indicazioni anche per quanto riguarda l’imponibile oggetto di sgravio e stabilisce che “l’esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo”.

In questo modo i giorni di ferie, malattia o di permessi retribuiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.

Nel caso in cui la lavoratrice madre effettui un rientro inframensile nel posto di lavoro, allora l’esonero dovrà essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.

Per la determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, invece, quest’ultima dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.

“Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro”.