Permessi Legge 104, è disponibile da ora il nuovo servizio per la rinuncia ai benefici, accedendo ed autenticandosi all’interno del sito web istituzionale dell’INPS.
Con la pubblicazione del messaggio n. 4040 del 9 novembre 2022 l’INPS comunica il rilascio di una nuova funzionalità per quanto riguarda lo sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ovvero quella della “Rinuncia ai benefici”.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, è stata redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.
Permessi Legge 104: l’INPS comunica l’integrazione del nuovo servizio di “Rinuncia ai benefici”
Il suddetto messaggio pubblicato da parte dell’INPS comunica l’integrazione di una nuova funzionalità all’interno dello sportello telematico, che consente di comunicare la variazione di alcune condizioni che sono state dichiarate in una domanda presentata in precedenza, inerente la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104.
In particolare, questa nuova funzionalità che è stata integrata all’interno del sito web istituzionale dell’INPS prende il nome di “Rinuncia ai benefici” e consente a tutti coloro che hanno presentato una domanda online per ottenere i permessi garantiti alla Legge 104 di esprimere all’Istituto la propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo che è stato richiesto all’interno dell’istanza originaria.
La nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici”, presente all’interno dello sportello telematico, può essere raggiunta dall’utente facendo i seguenti passaggi:
- recarsi sul sito web istituzionale dell’INPS;
- effettuare l’autenticazione con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS;
- accedere al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”;
- selezionare il servizio “Disabilità”;
- accedere alla sezione “Permessi Legge 104/1992”;
- selezionare la voce “Comunicazione di variazione” dal menu.
In questo modo, il lavoratore avrà la possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
Nello specifico, la rinuncia potrà riguarda una tra le seguenti categorie di domande:
- giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
- giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per se stesso;
- prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).
“La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. La data di rinuncia ai benefici, pertanto, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa”.
Inoltre, l’INPS specifica che “se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la rinuncia ai benefici tramite la nuova funzionalità”.
Nel momento in cui si utilizza la nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici”, il sistema proporrà al lavoratore un elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la comunicazione di rinuncia.
Selezionata quella di proprio interesse, sarà poi necessario comunicare le seguenti informazioni:
- la data di rinuncia ai benefici;
- la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria.
Dopo aver inserito i seguenti dati, invece, il sistema mostrerà il “Riepilogo dati”, il quale contiene tutte le informazioni che sono state appena comunicate all’Istituto, con la possibilità di confermarle così come sono oppure di modificarle.
Nel primo caso, la comunicazione di variazione verrà protocollata, verranno predisposti anche il riepilogo e la ricevuta e sarà possibile consultare o annullare la comunicazione attraverso gli appositi servizi.