Aumento pensioni invalidità ultima ora 2022. A dicembre 2022 ci sarà un aumento della pensione di invalidità, andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Aumento pensioni invalidità ultima ora 2022

A dicembre coloro che ricevono la pensione di invalidità vedranno, oltre al ricalcolo del 2%, anche la tredicesima.

  • Per i non vedenti assoluti ci sarà un aumento di 6,31 euro
  • Per i non vedenti parziali ci sarà un aumento di 5,83 euro
  • Per gli invalidi civili totali ci sarà un aumento di 5,83 euro
  • Per gli invalidi civili parziali ci sarà un aumento di 5,83 euro
  • Per i sordomuti ci sarà un aumento di 5,83 euro.

Cos’è la pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

Durata

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Requisiti

La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2021: 16.982,49 euro);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

È compatibile con l’attività lavorativa.