Bonus contributi e tredicesima 2022: nuove istruzioni INPS per i datori di lavoro.

Con la pubblicazione del messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022 da parte dell’INPS, l’Istituto di previdenza nazionale ha fornito degli ulteriori chiarimenti per quanto riguarda le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

Il suddetto messaggio INPS, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, è inerente l’art. 20 del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022, e riguarda l’aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Bonus contributi e tredicesima 2022: nuove indicazioni e nuovi chiarimenti per quanto riguarda le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens

Il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 pubblicato da parte dell’INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo menzionato durante il corso del precedente paragrafo.

Nello specifico, l’art. 20, comma 1, del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022, prevede che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Il messaggio in questione, invece, sempre pubblicato da parte dell’INPS, chiarisce che:

L’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022″.

In particolare, i datori di lavoro che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima riguardanti il periodo compreso tra gennaio e settembre 2022, questi ultimi allora potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Per farlo potranno utilizzare il codice “L097”, che si trova nell’elemento “<CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>”, e che coincide con il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.

Una rettifica rispetto a quanto era stato riportato all’interno del precedente messaggio INPS riguarda la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097”, la quale deve essere effettuata seguendo le indicazioni che sono state fornite per il codice “L026”.

I datori di lavoro che invece non hanno ancora erogato i ratei di tredicesima che riguardano i mesi compresi tra gennaio e settembre 2022, potranno beneficiare di un esonero contributivo pari al 2%, utilizzando il codice “L095”, che coincide con il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”.

I datori di lavoro che hanno corrisposto l’esonero con il codice “L024” al 2%, anziché allo 0,8%, dovranno inviare il flusso di variazione sostituendo il suddetto codice con “L094”.

L’INPS infine ricorda che:

  • per i lavoratori in servizio anche dopo il mese di giugno 2022, la misura dello sgravio e la modalità di denuncia per la tredicesima mensilità sono quelle illustrate nel messaggio n. 3499/2022.
  • per i datori di lavoro agricoli si confermano le istruzioni operative indicate nella circolare n. 43/2022 e nel messaggio n. 3499/2022.