Bonus bollette 600 euro lavoratori dipendenti: ecco come funziona questo sussidio che può essere concesso dai datori di lavoro ai propri dipendenti per permettere loro di arginare e di contrastare gli effetti subiti a causa del caro bollette.

Con la pubblicazione della circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 da parte della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha fornito tutte le indicazioni e ha chiarito quali sono le regole sulla nuova disciplina del welfare aziendale, la quale viene regolata attraverso le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 12 del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022.

Bonus bollette 600 euro lavoratori dipendenti: innalzamento del limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro

La circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale.

In particolare, l’art. 12 del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 (c.d. decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 21 settembre 2022, dispone, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che:

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600″.

Questo innalzamento del valore dei sistemi di welfare aziendale erogabili dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti sostituisce il precedente limite che era fissato a 258,23 euro.

Bonus bollette 600 euro lavoratori dipendenti: nei fringe benefit incluse anche le utenze domestiche

La suddetta circolare comunica anche l’allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche.

Per quanto riguardo l’anno di imposta relativo al 2022, infatti, “sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Per utenze domestiche si fa riferimento a quegli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Come ad esempio:

  • le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);
  • le utente per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

La suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che “il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600”.

Inclusi nei fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge o ai familiari del lavoratore dipendente

L’allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche prevede che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

La suddetta circola specifica anche che:

“Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.

enerli da terzi.