Contributi INPS: con la pubblicazione della circolare n. 124 del 28 ottobre 2022, redatta dalla Direzione Centrale Entrate, l’Inps comunica la “variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali“.

Contributi INPS: dal 2 novembre aumentano interessi e sanzioni

Circolare n° 124 del 28-10-2022

Direzione Centrale Entrate

Contributi INPS: ecco perché dal 2 novembre 2022 aumentano gli interessi e le sanzioni

La variazione che è stata apportata dalla Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di innalzare di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento; di seguito, anche TUR), incide sulla determinazione degli interessi e delle sanzioni che saranno applicate sulle omissioni e sui ritardi nei pagamenti dei contributi INPS.

La decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022 adottata dalla BCE prevede l’innalzamento del suddetto tasso di interesse, il quale, a partire dal 2 novembre 2022, sarà pari al 2,00%.

Questa variazione, in particolare, “incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388″.

Contributi INPS: ecco a quanto ammonta l’aumento del tasso di interesse di dilazione e di differimento in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

In caso di omissione o di ritardo nel pagamento dei contributi INPS, l’interesse di dilazione e di differimento è pari al tasso dell’8% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 novembre 2022.

Ciò nonostante, l’Inps specifica che “i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni”.

partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

Contributi INPS: ecco a quanto ammonta l’aumento delle sanzioni civili in caso di omesso o ridatato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Oltre al tasso d’interesse di dilazione e di differimento, l’innalzamento deciso dalla Banca Centrale Europea per quanto riguarda il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, comporta anche la variazione delle sanzioni civili.

In caso di omissione o di ritardo nei pagamenti dei contributi INPS, la sanzione civile è pari al 7,50% annuo, ovvero al tasso del 2,00% maggiorato di 5,5 punti.

A tal proposito, l’Inps specifica che “resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concausali

Le sanzioni di cui abbiamo parlato durante il corso del precedente paragrafo, però, sono ridotte, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, mediante la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2022.

Tale riduzione dovrà essere calcolata in base al TUR (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema) nelle ipotesi di evasione prevista dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000.

La sanzione che sarà applicata nelle ipotesi di evasione previste all’interno dell’art. 116, comma 8, lettera b), della suddetta legge, invece, sarà pari al suddetto tasso di interesse aumentato di due punti.

La riduzione massima che potrà essere applicata alle sanzioni non potrà essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Perciò, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.