Autodichiarazione Aiuti Covid, arriva il nuovo modello semplificato: l’Agenzia delle Entrate ha comunicato attraverso la pubblicazione di una nota l’arrivo di un nuovo modello, il quale potrà essere compilato a partire dal 27 ottobre 2022.

In particolare, l’AdE ha apportato delle “modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19’, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022″,

Autodichiarazione Aiuti Covid: che cos’è

I soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, richiamati dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021, dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione all’interno della quale attestano che l’importo complessivo dei suddetti aiuti non supera i massimali previsti dal Termporary Framework.

All’interno dell’autodichiarazione i soggetti beneficiari dovranno inserire anche gli eventuali importi che eccedono i massimali previsti e che intendono restituire o sottrarre in maniera volontaria dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti.

Chi deve presentare l’Autodichiarazione Aiuti Covid

Secondo quanto viene indicato dalle istruzioni che vengono fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate l’Autodichiarazione Aiuti Covid “deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto richiamate dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021″.

L’AdE specifica inoltre che, “nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa”.

“La Dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C nonché quando il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D della Dichiarazione”.

Come e quando si presenta

Il modello di Autodichiarazione Aiuti Covid è disponibile, nella sua versione aggiornata in seguito alle modifiche introdotte a partire dal 27 ottobre 2022, sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Tale modello sostituisce quello precedente e potrà essere utilizzato a partire dalla suddetta data, fermo restando che la modalità di compilazione semplificata è da ritenersi facoltativa.

modello, fermo restando che la modalità di compilazione semplificata di cui al punto 1.2 è facoltativa.

Secondo quanto viene riportato all’interno delle indicazione dell’Agenzia delle Entrate, l‘Autodichiarazione Aiuti Covid dovrà essere presentata in via telematica all’AdE, utilizzando il modello disponibile sul sito Internet, il quale deve essere inviato dal beneficiario stesso oppure da un intermediario.

Le modalità di presentazione dell’Autodichiarazione Aiuti Covid sono le seguenti:

  • tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Dopo aver presentato il modello all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le suddette modalità, sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure che comunica lo scarto in seguito ai controlli formali dei dati che sono stati inseriti al suo interno.

L’Autodichiarazione Aiuti Covid dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 28 aprile 2022 ed il 30 novembre 2022.

In particolare, i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata dovranno presentarla entro il termine di cui sopra o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Qualora, quest’ultimo vada a cadere successivamente al 30 novembre, allora i contribuenti dovranno presentare due dichiarazioni:

  • una prima entro il 30 novembre 2022;
  • una seconda dopo il 30 novembre 2022 ma entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata.