Esonero contributivo settore edile: con la pubblicazione della circolare n. 123 del 28 ottobre 2022 l’Inps conferma la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2022.

La suddetta circolare Inps, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, prevede tale riduzione nella misura dell’11,50%, così come era previsto anche per gli anni passati e come è stato confermato il 30 settembre 2022 dalla Corte dei Conti, la quale ha registrato il Decreto del 5 settembre 2022 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, attraverso questa circolare, l’Inps fornisce le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.

Esonero contributivo settore edile: in cosa consiste e a quanto ammonta la riduzione per il 2022

“Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 settembre 2022, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 settembre 2022 e pubblicato il 12 ottobre 2022 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2022, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni”.

La circolare dell’Inps, dunque, è stata pubblicata per fornire tutte le informazioni utili che sono contenute all’interno di tale normativa e le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

Caratteristiche della riduzione contributiva 

In particolare, per quanto riguarda l’anno solare relativo al 2022, hanno il diritto di beneficiare di tale agevolazione contributiva:

  • i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • i datori di lavoro classificati nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

La riduzione spetta solamente agli operai occupati per 40 ore a settimana e non anche ai lavoratori a tempo parziale e si sostanzia nel versamento di una minor percentuale di contributi dovuti, ridotti dell’11,50%.

Ecco quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio

Esonero contributivo settore edile: in particolare, dunque, ecco quali sono le condizioni di accesso alla riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2022:

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio 2022 a dicembre 2022.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:

il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2022, fino al 15 febbraio 2023.