Con la pubblicazione della circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 l’Inps ha fornito tutte le informazioni che riguardano le modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.

La suddetta circolare Inps, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, si rifà a quanto è stato disciplinato all’interno del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022.

Quest’ultimo, nello specifico, riprende e dà attuazione alle disposizioni che sono contenute all’interno della “direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.

Congedo parentale INPS: ecco tutte le novità comunicate con la nuova circolare

Attraverso la pubblicazione della circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, l’Inps ha fornito le indicazioni amministrative che riguardano le modifiche che sono state apportate in seguito all’emanazione del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.

In particolare, tra le principali novità possiamo trovare le seguenti modifiche:

  • l’introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti;
  • la possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i due mesi prima del parto delle lavoratrici autonome;
  • modifiche alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti;
  • l’introduzione del diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi;
  • modifiche in materia di congedo parentale degli iscritti alla Gestione separata.

Il fine ultimo di questo decreto, che viene comunicato e chiarito dalla presente circolare Inps, è quello di “migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio: che cos’è, durata, misura dell’indennità e come fare domanda

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio è entrato a far parte del nostro ordinamento giuridico nazionale in sostituzione a:

  • il congedo obbligatorio del padre;
  • il congedo facoltativo del padre.

Queste due misure, infatti, sono state abrogate definitivamente in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.

La durata del congedo di paternità obbligatorio è di dieci giorni lavorativi, a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto.

Può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari e negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.

Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile anche con quello alternativo, disciplinato dall’art. 28 del TU, ma non nelle stesse giornate.

L’indennità giornaliera risulta essere corrisposta in misura pari al 100% della retribuzione e la domanda dovrà essere presentata dai padri lavoratori dipendenti del settore privato.

Questi ultimi, in particolare, dovranno comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.

“La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”.

Mentre, nel caso in cui l’indennità sia erogata direttamente dal’Inps, allora i padri lavoratori dovranno presentare la domanda in via telematica all’ente previdenziale.