Attraverso la pubblicazione della circolare n. 120 del 26 ottobre 2022 l’Inps ha comunicato la rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022.

La suddetta circolare Inps, in particolare, è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e si occupa di descrivere quali sono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione pensioni.

Rivalutazione pensioni: conguaglio per il calcolo della perequazione anticipato al 1° novembre 2022

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 120 del 26 ottobre 2022, con la quale ha concluso le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022.

In particolare, l’art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022, dispone che:

“Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e al fine di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 sarà anticipato, in via eccezionale, al 1° novembre 2022″.

Ai fini del calcolo dell’importo complessivo da considerare per quanto riguarda la perequazione, saranno prese in considerazione le prestazioni pensionistiche assoggettabili al regime della perequazione cumulata, che vengono memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni ed erogate da Enti diversi dall’Inps.

Inoltre, saranno prese in considerazioni anche quelle che vengono erogate dall’Inps, ad esclusione di:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
  • pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni.

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022: gli importi e le modalità di attribuzione

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022, fornito dall’Istat e comunicato dall’Inps attraverso la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, risulta essere pari all’1,90%.

In sede di rinnovo è stato utilizzato un indice pari a 1,70% e perciò al momento del conguaglio sono stati aggiornati gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

In particolare, ecco i valori definitivi per l’anno 2022:

  • 1° gennaio 2022, trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi 525,38 euro, assegni vitalizi 299,49 euro;
  • importi annui, trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi 6.829,94 euro, assegni vitalizi 3.893,37 euro.

A partire dal 1° gennaio 2022, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni risulta essere pari a:

  • il 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  • il 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
  • il 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Rivalutazione pensioni di invalidità civile e assegno sociale

L’aumento perequativo riguarda anche le prestazioni di invalidità civile e l’assegno/pensione sociale, ovvero:

  • la pensione di inabilità;
  • l’assegno mensile di assistenza;
  • l’assegno sociale sostitutivo;
  • la pensione non riversibile per sordi;
  • la pensione non riversibile per ciechi;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’indennità di comunicazione;
  • l’indennità accompagnamento cieco assoluto;
  • l’indennità speciale;
  • l’indennità di frequenza;
  • l’indennità di talassemia;
  • l’assegno sociale;
  • la pensione sociale.