Anticipo TFS/TFR: l’Inps ha fornito le istruzioni operative che riguardano il Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019 (cosiddetta “anticipo TFS/TFR”).
Queste istruzioni sono state fornite dall’istituto di previdenza nazionale per chiarire ai contribuenti le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e la procedura necessaria per attivare la garanzia, attraverso la pubblicazione della circolare n. 119 del 25 ottobre 2022, redatta dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Pensioni, dal Coordinamento Generale Legale e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.
In particolare, l’Istituto, nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR) da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, fornisce le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51.
Anticipo TFS/TFR: le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia
Il Fondo di garanzia gestito dall’Inps copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Tuttavia, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:
- versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dello 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;
- comunicazione all’indirizzo PEC [email protected], mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.
Dopo aver effettuato queste operazioni, l’Inps provvederà ad effettuare la verifica delle medesime: se si verificano delle circostanze che potrebbero portare all’inefficacia o alla decadenza della garanzia, l’Istituto stesso, entro 30 giorni, comunicherà mediante PEC l’avvio del procedimento.
Qualora la banca non presenterà delle eventuali controdeduzioni, entro un termine pari a 30 giorni, allora si arriverà all’inefficacia della garanzia.
Procedimento di attivazione della garanzia e intervento del Fondo: che cosa dice la circolare Inps
La circolare n. 119 del 25 ottobre 2022 pubblicata da parte dell’Inps definisce anche le istruzioni operative che riguardano il procedimento di attivazione della garanzia, in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo TFS/TFR, e l’istanza di intervento del Fondo di garanzia.
In particolare, la garanzia può essere attivata dalla banca, secondo quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 10, comma 1, del Regolamento, in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR.
In questo caso, la banca dovrà presentare un’apposita richiesta di rimborso all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Inps (all’indirizzo PEC [email protected]).
La banca assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni, terminato il quale, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell’inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”.
Questo modello potrà essere reperito all’interno del sito istituzionale dell’Inps, semplicemente accedendo alla sezione “Prestazioni e servizi” e cercando poi su “Moduli” il suddetto modello.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: [email protected].
Al modello MV77 dovrà essere allegata anche la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.