La disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta (Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) è stata messa al centro delle indicazioni che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.
La presente circolare, infatti, fornisce indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce di:
- la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta;
- le modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 1241 (di seguito, “decreto”) in tema di imposizione diretta.
Che cos’è il Trust? Caratteristiche e tipologie
Il trust è una particolare tipologia di istituto che è stato istituito all’interno del nostro ordinamento giuridico attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.
In particolare, si tratta di un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee“, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust e con il fine di raggiungere le finalità individuate dal disponente stesso.
La Convenzione dell’Aja definisce all’interno dell’art. 2 anche le sue caratteristiche essenziali:
- i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
- il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme di legge.
Ecco le diverse tipologie di trust, in base alla differente finalità perseguita:
- trust di scopo, istituito per raggiungere uno scopo preciso stabilito dal disponente;
- trust familiare, istituito con finalità di assistenza o in vista della successione;
- trust Dopo di Noi, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi;
- trust di garanzia, istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente;
- trust liquidatorio, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo dei beni del disponente;
- trust autodichiarato, nel quale il disponente riveste anche la carica di trustee;
- trust discrezionale, nel quale il disponente nomina i beneficiari.
Disciplina fiscale dei trust: chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi
La circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, fornisce dei chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi dei trust.
Ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, si distinguono due tipologie di trust:
- trust trasparente, ovvero trust con beneficiario di reddito “”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
- trust opaco, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
Ad ogni modo, le regole fiscali sono le stesse se parliamo di trust trasparente o opaco. Quello che le fa cambiare è la residenza e la tipologia di attività:
- nei trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale;
- nei trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir;
- nei trust non residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 151 del Tuir;
- nei trust non residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 153 del Tuir.