Assegno di integrazione salariale: l’Inps ha semplificato le domande per accedere al FIS (Fondo di Integrazione Salariale).
In particolare, l’Istituto di previdenza nazionale ha esteso gli elementi di semplificazione che erano già stati introdotti nei mesi precedenti per quanto riguarda le domande di assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi oggettivamente non evitabili, ed in particolare, per l’evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e del 16 settembre 2022.
Per questa motivazione, l’Inps ha provveduto a comunicare ai contribuenti l’estensione della semplificazione per quanto riguarda l’accesso al FIS 2022, attraverso la pubblicazione del messaggio n. 3811 del 21 ottobre 2022, redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali.
Che cos’è l’assegno di integrazione salariale
L’assegno di integrazione salariale viene garantito dal FIS, ovvero il Fondo di Integrazione Salariale, ai lavoratori beneficiari, assunti con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso I’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
A partire dall’anno in corso, l’assegno viene concesso anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti di tutte le tipologie ed è di importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie:
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie;
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (nonché ai datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 3 ter del D.Lgs. n. 148 del 2015, a prescindere dal numero dei dipendenti), l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie.
A chi spetta e importi
L’assegno di integrazione salariale spetta, in misura differente, a due tipologie di datori di lavoro:
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
L’aliquota si riduce del 40% nel caso in cui, a partire dal mese di gennaio 2025, i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti non abbiano presentato la domanda per l’accesso all’assegno di integrazione salariale.
Assegno di integrazione salariale, semplificazione delle domande di accesso al FIS: ecco che cosa dice il messaggio dell’Inps
Con la pubblicazione del messaggio n. 3811 del 21 ottobre 2022 l’Inps fornisce dei chiarimenti riguardo le modalità di invio delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e le istruzioni operative in merito ai datori di lavoro colpiti dall’alluvione del 15 e 16 settembre della Regione Marche.
In particolare, ecco i criteri che riguardano le istanze con causali riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili:
- non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro;
- le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto.