Riscossione contributi sindacali pensione: vediamo insieme che cosa cambia in seguito alla convenzione stipulata tra l'Inps e l'Organizzazione sindacale Federazione Italiana Lavoratori e Pensionati (FILAP).
Tutte le novità e le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485, vengono fornite attraverso la pubblicazione della circolare n. 118 del 21 ottobre 2022 da parte dell'Inps.
La suddetta circolare Inps, in particolare, è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali.
Con la pubblicazione della circolare n. 118 del 21 ottobre 2022 l'Inps fornisce le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione sottoscritta con l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI (FILAP), per quanto riguarda la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
La convenzione tra l'Inps e la FILAP è stata sottoscritta in data 17 ottobre 2022, sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta da parte dell'Organizzazione sindacale.
Tale richiesta dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Istituto entro e non oltre il mese di giugno 2024, altrimenti la convenzione cesserà di esistere e non sarà più considerata valida ed efficace.
I pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. In particolare hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione:
Sono esclusi, invece, i titolari di pensione o assegno sociale.
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, utilizzando l’apposito modulo.
Sarà possibile revocare la delega per la riscossione della quota associativa in qualsiasi momento, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e fornendo un proprio documento di riconoscimento.
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
La circolare Inps fornisce anche le istruzioni contabili per quanto riguarda la riscossione contributi sindacali pensione. In particolare, ecco quali sono i conti istituiti ai fini della rilevazione contabile di queste trattenute: