Riscossione contributi sindacali pensione: vediamo insieme che cosa cambia in seguito alla convenzione stipulata tra l’Inps e l’Organizzazione sindacale Federazione Italiana Lavoratori e Pensionati (FILAP).
Tutte le novità e le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485, vengono fornite attraverso la pubblicazione della circolare n. 118 del 21 ottobre 2022 da parte dell’Inps.
La suddetta circolare Inps, in particolare, è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali.
Riscossione contributi sindacali pensione: ecco cosa cambia in seguito alla sottoscrizione della convenzione tra l’Inps e la Filap
Con la pubblicazione della circolare n. 118 del 21 ottobre 2022 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione sottoscritta con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI (FILAP), per quanto riguarda la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
La convenzione tra l’Inps e la FILAP è stata sottoscritta in data 17 ottobre 2022, sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta da parte dell’Organizzazione sindacale.
Tale richiesta dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto entro e non oltre il mese di giugno 2024, altrimenti la convenzione cesserà di esistere e non sarà più considerata valida ed efficace.
Riscossione contributi sindacali pensione: rilascio, presentazione e revoca della delega
I pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. In particolare hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione:
“I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica”.
Sono esclusi, invece, i titolari di pensione o assegno sociale.
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, utilizzando l’apposito modulo.
Sarà possibile revocare la delega per la riscossione della quota associativa in qualsiasi momento, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e fornendo un proprio documento di riconoscimento.
Riscossione contributi sindacali pensione: gli importi
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Le istruzioni contabili
La circolare Inps fornisce anche le istruzioni contabili per quanto riguarda la riscossione contributi sindacali pensione. In particolare, ecco quali sono i conti istituiti ai fini della rilevazione contabile di queste trattenute:
- GPA25839 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27839 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11839 – per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
“Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041. I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni”.