Il presupposto della Tari 2022 è disciplinato all’interno dell’art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo la quale:

“…il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

Il comma 642 della suddetta legge, poi, provvede a definire quelli che sono i soggetti passivi che devono adempiere al versamento del tributo locale:

“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”.

Sono esclusi, infine, dal pagamento della Tari 2022 coloro che possiedono “le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

E’ obbligatorio l’invio del bollettino precompilato da parte del Comune? Ecco cosa dice la legge

Molti cittadini italiani pensano che se il bollettino precompilato con l’importo previsto riguardante il pagamento della Tari 2022 non arriva oppure arriva in ritardo, allora si può evitare di pagare il tributo.

Questa prassi, invece, è sbagliata sotto l’aspetto legale, dal momento che l’unico modo per essere esonerati dal versamento è quello che il Comune non richieda il pagamento al cittadino entro 5 anni.

Il Comune, infatti, è sì obbligato a calcolare l’importo della Tari che i cittadini devono pagare, ma la legge non prevede alcun obbligo, invece, riguardo al fatto che l’ente locale debba inviare il bollettino precompilato per il pagamento presso l’indirizzo di domicilio del contribuente.

Quest’ultimo, infatti, sarà obbligato al pagamento dell’imposta, qualora abbia i presupposti e sia un soggetto passivo, così come indicato durante il corso del precedente paragrafo, a meno che non abbia un contratto di locazione di durata inferiore a 6 mesi.

Tari 2022: le sanzioni per chi paga in ritardo

I contribuenti che pagano la Tari 2022 in ritardo rispetto alla scadenza designata dal Comune, vanno in contro ad una sanzione che solitamente è pari al pagamento del 30% in più rispetto all’imposta dovuta.

A questo vanno aggiunti anche gli interessi, che saranno via via più elevati in base a quanto è il ritardo accumulato dal cittadino per il pagamento.

Il peso di queste sanzioni può essere alleggerito attraverso lo strumento del ravvedimento operoso, con il quale i contribuenti possono regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale in maniera spontanea, versando l’imposta dovuta, gli interessi legali ed una sanzione ridotta.

Tari 2022: cosa fare se il bollettino precompilato arriva in ritardo o non arriva

Alcune volte, invece, il cittadino non adempie al versamento della Tari perché il bollettino precompilato non è stato recapitato per tempo oppure si è perso durante il tragitto.

In questa situazione, la prima cosa da fare è quella di contattare il proprio Comune di domicilio, in modo da chiedere delle spiegazioni dettagliate riguardo la motivazione che c’è dietro il ritardo o il mancato recapito del bollettino precompilato.

Dopodiché, il Comune provvederà probabilmente a far recapitare il bollettino presso il domicilio del contribuente. Altrimenti, quest’ultimo dovrà comunque provvedere al pagamento tramite modello F24, dato che non è esonerato dalla legge.

Il calcolo dell’imposta dovuto potrà essere fatto utilizzando i calcolatori online presenti su Internet, ma tenendo comunque conto dei dati e delle aliquote che sono previste dai propri regolamenti comunali.

Proprio su questo punto, invece, la normativa nazionale prevede che:

“Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.

Tuttavia, quasi mai è possibile procedere al calcolo della propria quota variabile, anche dal momento che per i condomini non riguardano solo gli svuotamenti del bidone dell’indifferenziato effettuati durante l’anno, ma tengono conto anche del peso effettivo di ogni singolo svuotamento.

Questo calcolo non può di certo essere effettuato dal contribuente, ma dovrebbe essere pesato il bidone dell’indifferenziato quando viene svuotato.

In generale, quindi, a rimetterci sono sempre i cittadini onesti che fanno quello che devono fare e pagano quello che devono pagare, a differenza di molte amministrazioni comunali che, in linea generale, stanno gestendo sempre peggio questo importante tributo per le famiglie italiane.