Una scadenza molto importante da segnare sul calendario per gli operatori comunitari è quella relativa all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, la quale è stata spostata al 25 ottobre, rispetto alla fine del mese successivo al periodo di riferimento, come era stata fissata in precedenza.
Questo cambiamento rispetto alla scadenza relativa al mese di ottobre, dettato dalle disposizioni che sono contenute all’interno del Decreto Semplificazioni, è valido sia per gli operatori che trasmetto i dati con cadenza mensile che per quelli che li inviano con cadenza trimestrale.
Che cosa sono gli elenchi riepilogativi Intrastat
Il Sistema Intrastat è l’insieme delle procedure volte a garantire l’assolvimento di due importanti funzioni:
- il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea;
- il rilevamento statistico delle operazioni intracomunitarie, ovvero sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea.
A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.
I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie presentano:
- l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- cessioni intracomunitarie di beni comunitari
- prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)
- l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- acquisti intracomunitari di beni comunitari
- prestazioni di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).
Elenchi riepilogativi Intrastat, scadenza il 25 ottobre 2022: come e dove presentarli
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane esclusivamente in via telematica, mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange), entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
I soggetti in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche per trasmettere gli elenchi Intrastat.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.
Soggetti obbligati e soggetti delegati
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni e/o servizi comunitari con i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri.
Sono identificati da un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere.
Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti
passivi d’imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
Nello specifico, i soggetti obbligati sono:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
Oltre a poter essere presentati e sottoscritti direttamente dall’interessato, gli elenchi possono essere trasmessi anche da un suo delegato.
La disciplina dei soggetti delegati la possiamo trovare all’interno dell’art. 2 della Determinazione 22278 febbraio 2020 dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli):
“I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia.
La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo”.