Con il messaggio n. 3783 del 19 ottobre 2022, l’Inps comunica che i beneficiari delle pensioni interessati all’applicazione dell’aliquota Irpef più elevata e/o al non riconoscimento delle detrazioni d’imposta per reddito, possono presentare domanda dal 15 ottobre 2021, anche per il periodo d’imposta 2023.

Le richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali – domanda e gestione, effettuando l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS.

Il messaggio dell’Inps, in particolare, è stato redatto dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione ed ha ad oggetto la “richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative“.

Pensioni, aliquota Irpef più alta e rinuncia detrazioni: domanda all’Inps dal 15 ottobre 2022

I contribuenti che vorranno beneficiare di una pensione con un’aliquota Irpef più elevata o della rinuncia alle detrazioni d’imposta, oppure entrambe, dovranno presentare un’apposita domanda all’Inps a partire dal 15 ottobre 2022.

In particolare, il messaggio n° 3783 del 19 ottobre 2022, pubblicato dall’Inps in merito a queste situazioni, riprende le informazioni che sono contenute all’interno del messaggio Inps n. 3404 dell’8 ottobre 2021, e comunica quanto segue:

“Come già illustrato nel messaggio n. 3404/2021, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno”.

Poi l’istituto di previdenza nazionale detta le tempistiche entro le quali occorre effettuare la comunicazione all’Inps, per poi informare anche della possibilità di acquisire le richieste per un’aliquota Irpef più alta e per la rinuncia alle detrazioni d’imposta anche per il periodo relativo al 2023:

“Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2023″.

Questa comunicazione da inviare all’Inps per beneficiare di quanto detto in precedenza può essere utile per quei pensionati che percepiscono anche altri redditi.

Con la presentazione della stessa, infatti, questi contribuenti eviteranno di dover versare delle somme molto elevate in sede di dichiarazione dei redditi.

Come presentare la domanda all’Inps

Con la pubblicazione del messaggio n. 3783 del 19 ottobre 2022, l’Inps fornisce anche l’istruzione per chiarire tutti i dubbi e per permettere ai contribuenti, che beneficiano delle prestazioni pensionistiche e previdenziali con l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di presentare apposita domanda all’ente di previdenza nazionale a partire dal 15 ottobre 2022.

In merito a ciò, l’Inps riporta quanto segue:

“Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it“.

Per poter accedere al servizio online e per poter presentare l’apposita comunicazione all’Inps, il contribuente dovrà necessariamente effettuare l’autenticazione sul sito istituzionale dell’ente previdenziale nazionale. In particolare, potrà farlo utilizzando uno di questi tre metodi alternativi:

Presentando questa richiesta all’Inps, dunque, il pensionato potrà vedere l’applicazione dell’aliquota Irpef più alta ed il non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito. Altrimenti, come specifica l’istituto di previdenza nazionale all’interno del messaggio:

“Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato”.