Attraverso la pubblicazione del messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022 l’Inps ha chiarito che il bonus affitto 2022 non è cumulabile con il RdC.

Oltre a questo nel messaggio dell’Inps redatto dalla Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione sono contenute anche le modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998).

Il Bonus affitto 2022 non è cumulabile con il RdC: il messaggio dell’Inps

Il messaggio n. 3782 del 19 ottobre pubblicato dall’Inps chiarisce che il bonus affitto 2022, che viene erogato dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, non è cumulabile con la quota del RdC destinata al pagamento delle locazioni mensili.

Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’Inps la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

Bonus affitto 2022 RdC: modalità di trasmissione dei dati

Il messaggio fornito dall’Inps comunica anche le modalità di trasmissione dei dati al SIUSS, che riguardano i contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

In particolare: “per consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto sopra descritti con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS: ‘A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza’”.

Per quanto riguarda esclusivamente questa categoria del SIUSS, ecco quali sono le modalità con le quali dovranno essere trasmessi i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi dai Comuni:

  • i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione dovranno riguardare solo le annualità del 2021 e del 2022, mentre le agevolazioni relative alle precedente annualità oppure che vengono erogate con l’ausilio di risorse differenti, dovranno essere trasmesse nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio”;
  • devono essere trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, indicando:
    • la data di inizio dell’erogazione (inizio periodo di competenza);
    • la data di fine dell’erogazione (fine periodo di competenza);
    • i mesi di erogazione (mesi di competenza);
    • l’importo mensile erogato (importo totale erogato diviso per i mesi di competenza);
    • la data di effettiva erogazione del contributo (data evento).

Contributi per la morosità incolpevole

Il messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022 dell’Inps fornisce anche le informazioni che riguardano la corretta modalità di trasmissione dei dati al SIUSS per quanto riguarda i contributi per la morosità incolpevole.

In particolare, questi ultimi dovranno essere trasmessi nella stessa categoria di quelli relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

“Si rappresenta che, a seguito di apposito parere rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, dovranno essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01, con le medesime modalità indicate al precedente paragrafo 1.

Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale “quota b” destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021)”.