Malattia e maternità lavoratori dello spettacolo: l’Inps ha fornito le indicazioni su come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione in esame.
I chiarimenti sul calcolo della prestazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo sono arrivati attraverso la pubblicazione del messaggio n° 3767 del 17 ottobre 2022 da parte dell’Inps stessa.
Il suddetto messaggio, in particolare, redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, nonché firmato dal Direttore Generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, ha ad oggetto la prestazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106.
Malattia e maternità lavoratori dello spettacolo: il messaggio dell’Inps con le indicazioni sul calcolo
In particolare, il messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022 comunica l’aumento dell’importo massimo della retribuzione giornaliera prevista ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e di maternità, il quale è stato innalzato a 120 euro a partire dal 1° luglio 2022, per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato.
Per quanto riguarda il requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia non c’è stato nessun cambiamento e restano in vigore, dunque, le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 66, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021.
Per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia, dunque, bisogna possedere un requisito minimo contributivo pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso e fino alla data di inizio dell’evento.
Anche per quanto riguarda le prestazioni di maternità restano confermate tutte le indicazioni che sono state fornite dalla circolare n. 182 del 10 dicembre 2021 pubblicata dall’Inps, ad eccezione però dell’ultimo capoverso del paragrafo 3, il quale è stato modificato dall’art. 10, comma 1, della legge n. 106 del 15 luglio 2022.
Perciò, la suddetta modifica riguarda proprio qui l’innalzamento dell’importo massimo della retribuzione giornaliera ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di maternità a 120 euro.
Al termine del messaggio, l’Inps fornisce le indicazioni su come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione in esame:
- le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
- le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro;
- le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
- le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.
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