FIS 2022: con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 l’Inps illustra “le novità introdotte dal decreto ministeriale n. 33/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie”.
FIS 2022: ecco quali sono i criteri che devono essere rispettati
FIS 2022: con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 l’Inps comunica quali sono le novità riguardo i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, riferendosi in particolare a:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- crisi aziendale per evento improvviso o imprevisto;
- contratto di solidarietà;
- cumulo degli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015.
In particolare, per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:
- il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse oppure a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione;
- il programma deve contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione di cui al precedente punto 1);
- i datori di lavoro devono evidenziare il collegamento tra il programma di riorganizzazione che intendono realizzare e le sospensioni/riduzioni dal lavoro in relazione alle quali si richiede l’assegno di integrazione salariale;
- il programma deve essere, comunque, finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze;
- il programma deve contenere indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.
Per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale, invece, devono essere rispettati i seguenti criteri:
- il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi;
- il datore di lavoro deve indicare l’andamento dell’organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso;
- il datore di lavoro deve fornire indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni;
- il datore di lavoro deve illustrare il piano di risanamento da realizzare;
- il datore di lavoro deve indicare la percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;
- il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale.
Per l’accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, devono essere rispettati i seguenti criteri:
- la riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle suddette percentuali di riduzioni di cui all’articolo 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015, come sostituito dalla legge n. 234/2021;
- il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
- i lavoratori part-time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro;
- non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà;
- è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori;
- in caso di minore riduzione dell’orario di lavoro, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo;
- in caso di maggiore riduzione di orario, invece, è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 devono assicurare un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello previsto dal novellato articolo 3, comma 5-bis, del suddetto decreto (per il 2022 1.222,51 euro).
I criteri illustrati ai precedenti paragrafi trovano applicazione per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.
Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.