L’Agenzia delle Entrate ha comunicato attraverso la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 che saranno effettuati più controlli a quei soggetti che non rispetteranno determinati criteri per quanto riguarda il Superbonus 110%.
Superbonus 110%: Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni sugli “indici di diligenza”
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la comunicazione della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, fornisce ai contribuenti ulteriori precisazioni sugli “indici di diligenza” elencati all’interno della circolare n. 23/E del 23 giugno 2022.
Per quanto riguarda gli indici della “… incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame” e della “… incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione”, le capacità finanziarie e reddituali sono in capo al:
- committente, qualora l’agevolazione fiscale non copra l’intero importo dei lavori eseguiti, con la conseguenza che una parte del corrispettivo dovuto al fornitore rimarrà anche finanziariamente a carico del committente. In tale ipotesi si dovrà verificare che il committente, in sede di cessione del credito a favore di un cessionario diverso dal fornitore, possieda capacità reddituali e finanziarie non manifestamente sproporzionate rispetto all’esborso del corrispettivo dei lavori non coperto dal beneficio fiscale. Dette capacità reddituali e finanziarie dovranno essere valutate in particolare nelle ipotesi in cui il corrispettivo sia integralmente anticipato dallo stesso committente, ovvero una parte significativa del corrispettivo sia corrisposta al fornitore che applica lo sconto in fattura. Rappresenta elemento volto a dimostrare una condotta diligente da parte dei cessionari dei crediti d’imposta l’acquisizione di copia dei bonifici o di altra documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione, da parte del committente, dei pagamenti relativi all’importo dei lavori rimasto a suo carico. Nel caso dei condomìni (committenti), la verifica delle capacità reddituali e finanziarie può ritenersi soddisfatta con la prova dell’avvenuta esecuzione del bonifico da parte del condominio;
- cessionario del credito d’imposta, che dovrà acquisire documentazione atta a dimostrare che il suo diretto dante causa possieda la verosimile capacità reddituale e finanziaria per sostenere quanto meno il prezzo di acquisto dei crediti d’imposta, oltre all’avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda l’indice della “(iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare […]”, quest’ultimo è condizionato dalla tipologia e dall’ubicazione dell’immobile.
Può assumere rilievo con riferimento alle comunicazioni di lavori eseguiti per importi particolarmente significativi, a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo, in particolar modo se per la tipologia di lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa.
Gli organi di controllo dovranno verificare se il cessionario abbia acquisito maggiori informazioni e documenti, idonei a verificare l’effettiva esecuzione dei lavori per gli importi dichiarati e il dettaglio delle spese sostenute, unitamente alla relativa documentazione finanziaria e fiscale giustificativa.
Per quanto riguarda l’indice della “(vi) mancata effettuazione dei lavori”, può assumere rilevanza, ai fini della dimostrazione della richiesta diligenza, l’acquisizione dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesta anche l’effettiva realizzazione dei lavori.
Le prime reazioni dei professionisti del settore alla nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
Questa circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% è stata molto gradita dai professionisti del settore. Ecco, infatti, che cosa ne pensano e le loro prime dichiarazioni:
“Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili prende atto con favore della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 33/E – pubblicata oggi – in materia di bonus edilizi”.
Elbano de Nuccio (presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili): “Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti Bis sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave, abbiamo immediatamente attivato una fattiva interlocuzione con i vertici dell’Agenzia delle Entrate affinché fossero superate le incertezze interpretative che hanno determinato un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi.
La circolare diffusa oggi è apprezzabile sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal Decreto Aiuti bis che si auspica possano, finalmente, rassicurare gli operatori, le banche in primis”.
Salvatore Regalbuto (Consigliere Nazionale delegato all’area fiscale) sul concetto di colpa grave: “L’Agenzia precisa che essa ricorre ‘quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta o di sua palese contraddittorietà’. E’ evidente che tale precisazione assume un valore particolarmente significativo”.