Come si vota il 25 settembre? L’ingarbugliato meccanismo della Rosatellum, la legge elettorale che prende il nome da Ettore Rosato, mette in difficoltà gli elettori, chiamati alle urne domenica prossima per le elezioni politiche che stabiliranno la composizione del nuovo Parlamento italiano. Tra collegi uninominali e plurinominali e questioni di natura più pratica, gli interrogativi alla vigilia del voto sono ancora tanti. Ecco perché il ministero dell’Interno ha deciso di pubblicare sul suo sito una guida completa al voto, rispondendo alle domande più frequenti (le Faq).
Quando si vota e come funziona lo scrutinio?
Si voterà per il rinnovo di Camera e Senato domenica 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23. Dopo la chiusura delle urne, si procede prima con l’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e poi inizia lo scrutinio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede per l’elezione alla Camera dei deputati.
Quali documenti servono per votare?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli compresi in una delle tre seguenti categorie:
- carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia (ad esempio la patente), anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
Cosa fare se la tessera elettorale è scaduta?
Nel caso siano esauriti i diciotto spazi per la certificazione del voto, la tessera va rinnovata presso l’ufficio elettorale del comune di residenza e, dal Viminale, la raccomandazione è di farlo per tempo, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione. Per ogni evenienza, gli uffici elettorali sul territorio nazionale saranno comunque aperti dalle ore 9 alle ore 18 il 23 e il 24 settembre e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
Qual è il sistema elettorale utilizzato?
La legge n. 165/2017, la cosiddetta “Rosatellum”, delinea un sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale. In particolare, l’assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 4 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (245 e 122, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto. Restano assegnati con metodo proporzionale i seggi della circoscrizione Estero (8 per la Camera e 4 per il Senato).
Bisogna tenere a mente che questa volta si voteranno meno parlamentari: è la conseguenza della legge costituzionale n. 1/2020, approvata con referendum, che ha ridotto il numero di deputati e senatori (rispettivamente da 630 a 400 e da 315 a 200), ridisegnando i collegi.
Come si vota il 25 settembre?
Il seggio consegna all’elettore due schede identiche, una (rosa) per la Camera ed una (gialla) per il Senato. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Il voto viene espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Come votano i fuorisede?
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell’Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell’ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della stessa regione al Senato. Per gli elettori che, non rientrando in tali categorie, per esercitare il diritto di voto devono raggiungere il comune di residenza recandosi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.
Cos’è il tagliando anti-frode?
Le schede elettorali per le elezioni politiche sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda medesima all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna.
Chi può essere accompagnato nella cabina?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità, presentando apposita certificazione sanitaria. Fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, l’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale.