Ereditario attivo e passivo: la successione ereditaria si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio. I suoi eredi subentrano nel suo patrimonio composto di beni, crediti, debiti e diritti.
La prima cosa da fare è denunciare il decesso all’ufficio dello stato civile che provvede alla compilazione dell’atto di morte e alla relativa iscrizione nei registri dello Stato civile.
E’ molto importante il luogo della morte poiché è quello in cui viene aperta la successione, ed è determinante per una serie di motivi burocratici: per la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, per la rinuncia all’eredità e per la nomina del curatore dell’eredità giacente. Non solo. In relazione al luogo di decesso viene individuato il foro competente per eventuali cause ereditarie, nonché la sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso cui presentare la dichiarazione dei redditi del defunto.
Ereditario attivo e passivo: cosa si eredità e cosa non si eredita
E’ chiaro sin dal primo istante che il patrimonio del defunto che si andrà ad ereditare non è costituito solo da cose materiali, ma anche da quelle che non si possono toccare con mano, importanti tanto quanto le prime. Sono, dunque trasmissibili e si possono ereditare:
i diritti patrimoniali, i diritti di riscatto nella vendita; i diritti di far annullare, quelli di rescindere o risolvere un contratto, il diritti di recesso o di acquisto in base a un contratto preliminare.
In un processo si eredita anche la legittimazione attiva e passiva a intervenire in giudizio. Gli eredi verranno a trovarsi, per tutto il corso del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario. Purtroppo per chi rimane, si ereditano anche i debiti d’imposta, ma anche il diritto di essere rimborsati dal Fisco, se spettava al defunto.
Ebbene ricordare qui in queste due riga che i debiti si trasmettono automaticamente agli eredi, per legge o per testamento, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo il defunto abbia disposto diversamente.
D’altro canto non si possono ereditare i seguenti rapporti e diritti: i diritti reali collegati alla vita del defunto (uso, abitazione e usufrutto), oltre che i contratti basati sul rapporto di fiducia personale, vale a dire il contratto di lavoro, il mandato, la qualità di socio nella società semplice e nella società in nome collettivo, ecc.).
Gli eredi non devono pagare tutti i debiti di natura personale, ossia sanzioni amministrative; sanzioni tributarie; multe stradali; sanzioni penali; alimenti; assegno di mantenimento; debiti di gioco e scommesse; contratti personali.
Sfera dell’ereditario passivo
Nella sfera dell’eredità passiva troviamo: le indennità di fine rapporto, in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi, in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie, oppure stipulate dal defunto.
Vi rientrano anche i crediti contestati giudizialmente, alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non venga riconosciuta con un provvedimento del giudice oppure con una transazione, poi ci sono i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi i crediti per il rimborso di imposte o di contributi , fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice.
Inoltre vi aggiungiamo tutti quei crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e i beni culturali, se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione, previsti dalla legge. Non mancano i titoli del debito pubblico, (vi sono compresi i BOT e i CCT), e tutti gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato, ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta, da norme di legge e infine i veicoli iscritti al PRA.
Sfera dell’ereditario attivo:
In questa categoria, invece, vi riconosciamo: denaro, gioielli e mobili, titoli di qualunque tipo, il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto. I beni mobili e i titoli al portatore, di qualsiasi specie, posseduti dal defunto oppure depositati presso altri a suo nome.
Le partecipazioni in società di ogni tipo. Naturalmente, non deve essere dimenticato il passivo ereditario, in diminuzione dell’attivo ereditario. Secondo l’art. 8 del Testo Unico sulle Successioni, le passività deducibili sono: debiti del de defunto, esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione oppure da provvedimento giurisdizionale definitivo.
A questo elenco fin qui menzionato ci aggiungiamo le spese mediche e chirurgiche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanze e o pezze di appoggio; spese funerarie risultanti sempre da regolari quietanze, per un importo non superiore a 1.032,91 euro.
Spesso ricevere un’eredità equivale ad incrementare il proprio patrimonio, ma non è sempre così. Le passività può capitare che siano più dell’attivo ereditario e accettare l’eredità in questo potrebbe non convenire. Nel caso l’ erede potrebbe scegliere la strada della rinuncia, poi da qui in poi, però è tutta un altra storia.