Mini condono per le vetrate panoramiche: per quanto riguarda il decreto Aiuti bis è stato presentato un nuovo emendamento sull’edilizia libera.
Quando entrerà in vigore non sarà più necessaria l’autorizzazione per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili, totalmente trasparenti, ovvero le VEPA.
Le VEPA, in particolare, sono delle strutture che dispongono di altre prestazioni energetiche e che dispongono anche di una funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti come verande, terrazze e balconi.
La loro peculiarità è che sono completamente rimovibili, dal momento che consentono la loro apertura nelle stagioni estive e la loro chiusura nelle stagioni invernali.
L’articolo 33 quater del decreto Aiuti bis modifica le informazioni che sono contenute all’interno del Testo Unico sull’Edilizia, ovvero il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001.
Da ora è previsto un mini condono per le vetrate panoramiche, con la possibilità della loro installazione senza richiedere l’autorizzazione in maniera preventiva.
Mini condono per le vetrate panoramiche: ecco di che cosa parla l’emendamento al DL Aiuti bis
Ecco che cosa prevede il decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Aiuti-bis), presentato per la conversione al Senato il 9 agosto 2022, approvato dal Senato il 13 settembre 2022 e trasmesso alla Camera il 14 settembre 2022, recante misure urgenti in materia di contenimento del costo dell’energia e dei carburanti, contrasto dell’emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza e misure a favore delle regioni e degli enti locali:
“L’articolo 33-quater, introdotto al Senato, è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili”.
L’emendamento spiega che l’installazione delle vetrate panoramiche che servono “ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche” rientrano adesso all’interno della categoria di interventi di edilizia libera.
Che cosa dice il Testo Unico Edilizia sulle Attività edilizia libera
Questi ultimi vengono disciplinati dall’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001.
In particolare, il primo comma dell’art. 6, intitolato “Attività edilizia libera”, stabilisce quali sono gli “interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo”.
Questi interventi possono essere svolti senza richiedere l’autorizzazione “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42“.
Mini condono per le vetrate panoramiche: ecco quali sono i limiti e le regole da rispettare
L’ANFIT, ovvero l’Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy, ha spiegato che le VEPA possono essere installate senza richiedere l’autorizzazione “purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.
E aggiunge che:
“Devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
LEGGI ANCHE Bonus benzina 200 euro: dal 12 settembre via alle domande