Nomine supplenze per l’anno scolastico 2022/23 fino al 31 agosto e 30 giugno 2023 da GaE e GPS: i soliti errori seriali dell’algoritmo portano a delle assegnazioni poco meritocratiche.

Le domande dovevano essere presentate entro e non oltre il 16 agosto, inserendo le proprie preferenze. Queste ultime, poi, sono state processante ultimando le nomine che stanno facendo molto discutere.

Ecco, dunque, il funzionamento dell’algoritmo per le nomine delle supplenze di quest’anno.

Nomine supplenze: la nota dell’Ufficio Scolastico di Taranto sul funzionamento dell’algoritmo

Ecco la nota dell’Ufficio Scolastico di Taranto in risposta a coloro che hanno chiesto le motivazioni per cui non hanno ottenuto l’incarico:

“Le doglianze emerse vertono principalmente sulle seguenti circostanze:
1) Il docente lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
2) Il docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.

Per quanto concerne l’ipotesi sub 1), la spiegazione è di semplice ed intuibile evidenza, ovverosia i candidati in posizione inferiore beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, nel qual caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale.

Vi è poi il caso invece dei candidati cd “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, e per i quali possono verificarsi 2 ipotesi:

  • Il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
  • Il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera poziore rispetto agli altri candidati.

Per quanto concerne il caso sub 2), la motivazione è da ricercarsi nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto.

Il sistema informativo infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza di cui si è già discorso, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato, le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, il candidato viene automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l’intero anno scolastico.

Pare opportuno ribadire che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento.

Altra questione riguarda i codici meccanografici delle scuole indicate, in relazione ai quali, in alcun caso l’Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato che ha indicato un codice meccanografico diverso, stante il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.

In ultima analisi si rappresenta il caso di chi ha espresso preferenze cd. “sintetiche”, ossia riguardanti l’intero comune, distretto, o Provincia. In tale ultimo caso, il Sistema assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, e disponibili al seguente indirizzo web https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml.”

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