Il Bonus tour operator e agenzie viaggi 2022 sta per scadere.
Per far fronte alle conseguenze economiche derivanti dal periodo pandemico, ai tour operator e alle agenzie viaggi è concesso un esonero contributivo, riconosciuto per un massimo di 5 mesi, ovvero, per il periodo compreso tra aprile e agosto 2022.
Bonus tour operator e agenzie viaggi 2022: ecco chi può beneficiarne e quali sono i requisiti da soddisfare
Il bonus tour operator e agenzie viaggi 2022, fruibile entro il 31 dicembre, è un esonero totale, esclusi i premi e i contributi Inail, che fa riferimento ai contributi versati dal datore ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti.
A beneficiarne sono proprio tutti i datori i datori di lavoro dei settori coinvolti, anche se non sono imprenditori, che hanno i codici ATECO 2007 della divisione 79 e che hanno ricevuto, entro lo scorso 30 giugno, il codice di autorizzazione CA “2J”.
Per avere diritto al bonus, è necessario, soddisfare determinati requisiti.
Innanzitutto, è necessario che il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e con gli obblighi imposti dalle norme a tutela delle condizioni di lavoro, nonché di ogni altra misura imposta dalla legge per regolamentare il settore in questione.
È inoltre richiesto che siano rispettati gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti dai sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Il limite di spesa totale è fissato 56,25 milioni di euro.
Come fare domanda
Le domande relative all’esonero contributivo previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, potranno essere inoltrate entro il 9 settembre 2022.
Secondo quanto riportato nella circolare Inps n. 89/2022, i richiedenti, dovranno inoltrare anche una richiesta di quantificazione, utilizzando il modulo di domanda AT_2TER, reperibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni” attivo sul sito dell’Inps.
Le domande, aperte dallo scorso 27 luglio, prevedono la compilazione di un apposito modulo online, in cui i datori di lavoro devono indicare il proprio codice fiscale, la relativa matricola aziendale, le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande), l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, da determinare sulla base della contribuzione non ancora versata per il periodo da aprile ad agosto e, infine, la forza aziendale media relativa agli stessi mesi.
Va inoltre dichiarato se, per lo stesso periodo, da aprile ad agosto, il contratto collettivo applicato preveda l’erogazione della quattordicesima.
Una volta ricevute le richieste, l’Inps si occuperà di verificare, innanzitutto, che i datori di lavoro rientrino tra le categorie ammesse allo sgravio, e successivamente, anche la coerenza dell’importo richiesto.
Nel caso in cui i controlli vadano a buon fine, la fruizione dell’esonero verrà autorizzata provvisoriamente per l’ammontare indicato in domanda. In caso contrario, l’istanza verrà accolta soltanto parzialmente: saranno i sistemi informatici dell’Inps a calcolare un importo ritenuto congruo.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro potrà proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito negativo dell’istanza, una richiesta di riesame dell’importo spettante alla struttura territoriale competente.
La suddetta richiesta dovrà avvenire tramite l’invio del modulo di domanda identificato dallo stato di “accolta parziale provvisoria”. Il mancato riscontro da parte degli uffici di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta, sarà considerato equivalente a un rigetto dell’istanza di ricalcolo.
Tutte le domande provvisoriamente accolte verranno comunque riprese in considerazione al termine delle operazioni di riesame.
Solo in seguito alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile. L’Inps inserirà la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ma, questo non esclude che il bonus sia compatibile con altri esoneri o agevolazioni previsti dalla legge.