Bonus 200 euro Partite Iva: il decreto attuativo, che è ancora atteso in Gazzetta Ufficiale, prevede le prime istruzioni che i lavori autonomi e i liberi professionisti devono seguire per poter inserire i dati in maniera corretta e, dunque, per poter presentare la domanda all’Inps oppure alle Casse professionali di appartenenza.

Per sapere che cosa bisognerà andare a dichiarare all’interno del modulo d’istanza, occorrerà però aspettare le indicazioni di dettaglio che dovranno essere fornite direttamente dall’Inps o dalle singole Casse professionali di appartenenza.

Il bonus 200 euro è stato già inviato a determinate categorie, come quelle dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, ma ora è in arrivo anche per le Partite Iva.

Infatti, il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco ed il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando hanno già firmato il decreto attuativo che prevede l’erogazione di questa indennità anche per le Partite Iva.

La principale differenza di questo sussidio tra i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi è che questi ultimi dovranno presentare un’apposita domanda all’Inps o alle Casse professionali di appartenenza, inserendo tutti i dati necessari in maniera corretta, affinché l’incentivo economico venga erogato nel proprio conto corrente.

Per ora, dunque, si attendono informazioni maggiormente dettagliate, le quali dovranno essere fornite direttamente dall’Inps e dalle singole Casse professionali di appartenenza.

Ma, nel frattempo, ecco quali sono i dati che le Partite Iva dovranno dichiarare all’interno della domanda per poter ottenere il bonus 200 euro.

Bonus 200 euro Partite Iva: fondi stanziati e soggetti beneficiari

Il decreto attuativo firmato da Daniele Franco e Andrea Orlando riprende le informazioni che sono contenute all’interno dell’art. 33 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, anche denominato “DL Aiuti”.

Per quanto riguarda i fondi stanziati ed i soggetti beneficiari prevede che:

“La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è individuata in 95,6 milioni di euro per l’anno 2022.

Possono beneficiare dell’indennità una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro”.

Ecco quali sono i dati che devono essere dichiarati all’interno del modulo di domanda

Il decreto attuativo firmato dal ministro dell’Economia e dal ministro del Lavoro definisce anche le modalità per la presentazione delle domande:

“Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari di cui al comma 1 all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive previsto dall’art. 5 del presente decreto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali”.

Secondo le informazioni contenute nel decreto attuativo, dunque, i dati che il lavoratore autonomo o il professionista deve indicare all’interno dell’istanza sono i seguenti:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  • di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  • di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Riguardo ai documenti che devono essere allegati alla domanda, il testo specifica che:

“All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio”.