Se il cane abbaia di notte, impedendo ai vicini di casa di dormire, il proprietario dell’animale dovrà pagare un risarcimento danni al vicino per il mancato riposo notturno.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale ha confermata la sentenza che era stata emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, riguardante due cani che venivano lasciati tutte le notti sul terrazzo e che abbaiavano di continuo all’interno di un condominio.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, infatti, “il mancato riposo notturno può provocare danni alla salute“.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23408/2022, che è stata depositata lo scorso 27 luglio, stabilisce il risarcimento dei danni subiti dal vicino di casa sulla sua salute, dal momento che è stato disturbato dai “cupi ululati e dai continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne e di riposo, emessi dai cani che i vicini avevano collocato e mantenuto sia sul terrazzo dell’abitazione, sia sul terreno comune”.
Perciò, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che è stato presentato dal proprietario dei due cani, il quale sarà costretto a risarcire per un importo pari a 2.700 euro il vicino di casa.
Cane abbaia di notte: i vicini vanno risarciti? Ecco che cosa dice la legge
Ecco, in particolare, che cosa viene disposto all’interno dell’art. 659 del Codice Penale, il quale è stato introdotto attraverso il Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre del 1930 ed il quale è intitolato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone“:
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.
Note:
“Si considerano modalità tassative attraverso cui si realizza il disturbo alle persone, da accertarsi poi mediante l’utilizzo di appositi strumenti tecnici”.
“Il comma secondo prevede un reato proprio ovvero che può essere sposto in essere solo dagli esercenti una professione o un mestiere”.
In sostanza, queste sanzioni saranno inflitte quando si parla di un disturbo causato dagli animali, solamente quando questi ultimi avranno superato il limite della normale tollerabilità.
Per cercare di comprendere quale sia questo limite della normale tollerabilità è intervenuta in nostro soccorso la Corte di Cassazione, attraverso l’emanazione della sentenza n. 28201/2018:
“Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi”.
Un altro testo del nostro ordinamento giuridico nazionale, che disciplina casi simili a quello avvenuto a Caltanissetta, lo possiamo trovare all’interno dell’art. 2052 del Codice Civile, il quale è stato introdotto nella normativa nazionale dal Regio Decreto n. 262 del 16 marzo del 1942 ed il quale è intitolato “Danno cagionato da animali“.
Ecco che cosa dice:
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Note:
“La norma si applica tanto nel caso in cui l’animale sia addomesticato quanto in quello in cui non lo sia”.
“Circa la natura della responsabilità contemplata dalla norma, accanto a chi vi scorge una responsabilità solo aggravata, vi è chi vi vede una responsabilità oggettiva, addossata al proprietario o al custode in quanto tali. La stessa giurisprudenza richiede una prova liberatoria particolarmente gravosa”.
Dunque, se viene superato il “limite della normale tollerabilità” e se non si riesce a dimostrare il “caso fortuito”, allora il proprietario del cane che abbaia di notte e disturba i vicini, sarà costretto al risarcimento dei danni cagionati, come nel caso in questione.