Sono entrate a pieno regime le novità normative in materia di congedo parentale, paternità e maternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Vediamo quali sono nel dettaglio.
Congedo parentale obbligatorio e facoltativo: cosa cambia
Ad istituire il congedo obbligatorio e facoltativo in Italia è stata la legge n. 92 del 28 giugno 2012. Si tratta di congedi di paternità fruibili dal padre (naturale, adottivo o affidatario) lavoratore dipendente in vista della nascita di uno o più figli alternativamente al più noto congedo di maternità. La legge di bilancio 2022 rende questi istituti, fino ad ora sperimentali, a disposizione di ogni lavoratore che voglia farne richiesta. Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri potrà essere fruibile liberamente, come il congedo di maternità, in tutto l’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 mesi successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di 10 giorni fruibili dal padre in maniera continuativa o frammentata, che salgono a 20 in caso di parto plurimo e che possono coincidere con il congedo di maternità della madre. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Due le principali novità riguardanti, invece, il congedo parentale facoltativo, che segue quello obbligatorio e indennizzato solo al 30%:
- La durata complessiva del diritto al congedo facoltativo spettante al genitore solo passa da 10 a 11 mesi, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali.
- I congedi parentali in presenza di due genitori salgono da 6 a 9 mesi in totale. In particolare, sono previsti: 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3) e 3 mesi trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione.
È inoltre prevista un’indennità pari al 30% spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave. Aumenta inoltre da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori possono usufruire del congedo parentale, indennizzato secondo le modalità appena descritte.
La maternità è estesa anche alle lavoratrici autonome
Una grande novità del nuovo decreto è l’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche in caso di eventuali periodi di astensione anticipati nel caso di gravidanze a rischio.
Priorità a genitori e caregivers per smart working e legge 104
Una nuova misura introdotta per conciliare la vita professionale e familiare riguarda lo smart working. È infatti previsto dal decreto che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:
- con figli fino a 12 anni di età;
- con figli senza alcun limite di età nel caso di figli con disabilità;
- che siano caregivers, cioè diano assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienti.
Si prevede inoltre uno specifico divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104 in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.