Caregiver ultimissime

Caregiver ultimissime. Entra in vigore il 13 agosto il decreto che attua la direttiva europea 2019/1158. Sono previste, tra le altre misure, congedi parentali ampliati, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell’indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome, priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere con permessi legge 104. L’Inps ha chiarito che l’obiettivo del provvedimento è “conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.

Le norme per i caregiver

Per quanto riguarda specificatamente i caregiver familiari, viene potenziata la norma che consente loro di fruire di tre giorni al mese per assistere un parente in grave stato di salute (così come previsto dall’articolo 33 legge 104), riconoscendo il diritto anche a più di un lavoratore per assistere la stessa persona, sempre nel limite di tre giorni al mese riferiti a ciascun paziente. Ne hanno diritto anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto, e si prevede la possibilità di suddividere i tre giorni tra più aventi diritto (e non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere. Più soggetti possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Novità anche sul congedo straordinario di due anni ai caregiver di familiari disabili in situazione di gravità, con l’estensione al convivente di fatto, anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata dopo la richiesta di congedo. Pertanto il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata dopo la richiesta di congedo.

Smart working

Alla legge 22 maggio 2017 vengono apportate alcune modifiche riguardanti la già prevista priorità al lavoro agile, allargando in parte la platea dei beneficiari: all’articolo 18, il comma 3-bis è sostituito dal nuovo 3-bis, stabilendo che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:

  • genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3
  • lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104.
  • caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  • Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti   o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla