Non solo il “docente esperto“, nel Dl Aiuti bis c’è anche qualcosa che viene meno come la proroga dello smart working: si torna dunque al vecchio metodo di contrattazione individuale tra dipendente e datore di lavoro, come previsto dalla legge 81/2017.

Smart working, cosa cambierà da settembre

Giornata nera per i sindacati, già sul piede di guerra per la questione “docente esperto”: svanisce anche l’ipotesi di proroga dello smart working fino al 31 ottobre, non prevista dal Dl Aiuti bis approvato dal Cdm di ieri.

Nel dettaglio, la richiesta riguardava due categorie specifiche: lavoratori fragili e dipendenti con figli under 14. Ma il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha comunicato che per ora mancano le risorse disponibili. Ecco dunque che dal primo settembre si torna alle disposizione pre-covid, dunque alla contrattazione individuale: chi vorrà usufruire del lavoro agile dovrà metterlo nero su bianco nella proposta di assunzione, oppure in un momento successivo che però non deve precedere l’attivazione della procedura. Secondo gli analisti, l’epoca dello smart working immersivo è conclusa: si passerà a un mix tra presenza e distanza. Vediamo cosa dice il protocollo: 

Per accedere allo smart working sarà necessario stipulare un accordo individuale scritto che regoli i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L’accordo può sottostare alle norme di un regolamento aziendale unilaterale o sindacale.

Estratto del protocollo Dl 81/2017

Ora non serve più comunicare caso per caso

La novità rispetto al passato risiede nella comunicazione al Ministero del Lavoro. Grazie al Ddl Semplificazioni, fresco di approvazione, la procedura viene snellita limitando alla lista dei nominativi il materiale che l’azienda deve trasmettere: stop dunque ai singoli inserimenti. In ogni caso, una volta che il Ddl sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci si attende un adeguamento legislativo che spieghi nel dettaglio le procedure corrette da seguire. Per esempio, ci sono linee di indirizzo già indicate nel Protocollo vigente che vanno incluse: durata dell’accordo, luoghi eventualmente esclusi esterni all’azienda, strumenti di lavoro, tempi di riposo, eventuale attività formativa.