Il pignoramento è un atto mediante il quale si procede con l'espropriazione forzata di uno o più beni che appartengono al debitore, il quale risulta essere inadempiente nei confronti di un altro soggetto.
Viene disciplinato dalle disposizioni che sono contenute all'interno degli articoli 491 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Questa procedura inizia con un decreto ingiuntivo e con una notifica al debitore che vengono effettuati da un ufficiale giudiziario, su istanza del creditore.
Ma, può verificarsi anche in presenza di una sentenza di un giudice oppure per la presenza di titoli, come ad esempio le cambiali, gli assegni, ecc...
I beni che sono oggetto di pignoramento vengono tolti dalla materiale disponibilità del debitore inadempiente, il quale resta il proprietario degli stessi, e poi saranno trasferiti direttamente al creditore insoddisfatto oppure saranno venduti all'asta per poi ripagare il credito del terzo soggetto.
In questa situazione, perciò, il debitore inadempiente non potrà andare a vendere i beni che gli sono stati pignorati.
Il pignoramento deve contenere, secondo quanto viene disposto all'interno dell'art. 492 del Codice di Procedura Civile:
All'interno dell'ordinamento giuridico nazionale esistono tre diverse tipologie di pignoramento:
Il pignoramento avviene quando viene effettuata un'apposita richiesta dal creditore insoddisfatto ad un ufficiale giudiziario, il quale emette un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore che risulta essere inadempiente.
Prima di arrivare all'esecuzione forzata dei beni pignorati, al debitore saranno notificati numerosi solleciti, sia in modalità bonaria che giudiziaria.
In particolare, viene dato un periodo di tempo al debitore inadempiente, non inferiore a 10 giorni, entro il quale bisogna effettuare il pagamento di quanto dovuto al creditore.
I beni che sono oggetto di pignoramento restano di proprietà del debitore, che comunque non potrà disporne liberamente. Esistono due forme di garanzia:
I beni pignorati sono giuridicamente vincolati al soddisfacimento del credito per il quale è stato emesso un decreto ingiuntivo.
Qualora questa procedura dovesse rivelarsi insufficiente al soddisfacimento del creditore ed il debitore sia un imprenditore, allora l'ufficiale giudiziario potrà nominare un professionista abilitato e affidargli il compito di controllare le scritture contabili, in modo da poter trovare beni o crediti che possano essere pignorati.
Gli effetti principali di questa procedura sono:
A tal proposito, il debitore non potrà vendere i propri beni mobili o immobili oppure cedere i propri crediti, ma se risulta nullatenente il creditore non potrà agire nei suoi confronti per prendersi ciò che gli spetterebbe.