Pos obbligatorio. E’ la titolare di una gelateria, nel Comune di Brogliano, la prima multata in provincia di Vicenza per il rifiuto a ricevere il pagamento mediante Pos da parte di un cliente, per un importo di 20 euro. A elevare la multa sono state le Fiamme gialle di Arzignano chiamate da un cittadino che appunto segnalava l’impossibilità di poter pagare dei gelati con la carta di debito.
Pos obbligatorio: sanzionata gelateria
E’ una delle prime sanzioni dall’entrata in vigore del “pos obbligatorio“, come previsto delle norme per l’attuazione del Pnrr.
I militari dunque hanno contestato la violazione alla titolare segnalandola al Prefetto di Vicenza per far scattare la sanzione amministrativa da 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta. In una nota la Gdf evidenzia che “l’attività ispettiva risponde alle priorità stabilite dal Pnrr, che richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici, in considerazione del fatto che la violazione dell’obbligo, in vigore dal 2014, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, era finora rimasta sprovvista di sanzione”.
Pos pagamento: cosa succede se viene rifiutato?
L’obbligo di accettazione di questa tipologia di pagamenti – si legge in una nota della Gdf – è indipendente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’attività commerciale) ricadendo pertanto su una vasta platea di operatori economici. Inoltre, la condotta sanzionabile si configura in seguito alla mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, e non in base all’eventuale indisponibilità da parte dell’esercente del Pos.
Resta fermo il diritto del consumatore di scegliere liberamente la modalità di pagamento, digitale o contante. Infine la sanzione non è applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, ad esempio nel caso di evidenti problemi di connessione o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi utilizzati.