Lavoratori fragili e smart working ultime notizie
Lavoratori fragili e smart working ultime notizie. Il testo del decreto Covid conferma la proroga al 30 giugno 2022 dello smart working semplificato, ma non vi sono al momento ulteriori proroghe. Dal 1 luglio quindi, ogni lavoratore fragile della Pubblica amministrazione, così com’è attualmente per gli altri, dovrà accordare con l’amministrazione di appartenenza, secondo quanto stabilito dalle linee guida in materia di lavoro agile della Funzione pubblica, se e quanto lavorare in presenza. Le linee guida puntualizzano comunque che il lavoro in presenza deve essere prevalente.
Chi sono i lavoratori fragili
Nella categoria di lavoratori fragili rientrano pazienti con una marcata compromissione della risposta immunitaria, a causa di
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (come per esempio sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (per esempio terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico
oppure, pazienti che presentino tre o più di queste condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica,
- fibrillazione atriale,
- scompenso cardiaco,
- ictus,
- diabete mellito,
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica,
- epatite cronica,
- obesità
In caso di contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età maggiore di 60 anni;
- condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
Lo stesso ministero segnala che l’esistenza di queste patologie deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.