Il TAR del Lazio ha dato ragione al circo della compagnia Rony Roller, a cui il Comune di Fiumicino aveva vietato di utilizzare animali di specie selvatiche per i suoi spettacoli ritenuti «una forma di sfruttamento cui l’amministrazione è da sempre contraria e diseducativo nei confronti del pubblico che assiste alle performance, specialmente dei più piccoli».
Questo il commento del presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni:
«La soddisfazione per questo ennesimo pronunciamento del Tar è piena e grande. Quello che invece crea un certo rammarico è che in un Paese che sta vivendo problemi colossali, dalla pandemia alle conseguenze di una guerra che sembra lontana mentre invece è vicinissima (si pensi solo alle ricadute in materia energetica), qualcuno non trovi di meglio che attentare al sacrosanto diritto al lavoro di una famiglia circense e quindi di una comunità sociale pulita, discreta, positiva, che porta allegria in tempi di alta depressione psicologica. E al sindaco di Fiumicino vorrei dire che probabilmente anche in quel Comune c’è qualcosa di più importante a cui pensare che dichiarare guerra ad un circo che opera nel rispetto pieno della legge».
La pronuncia del TAR che consente al circo gli spettacoli con gli animali
I giudici amministrativi nella sentenza hanno scritto che «la normativa di settore, nella sua globalità, consente lo spettacolo con l’impiego degli animali nei circhi ( art. 1 della L. n.337 del 1968, artt. 1 e 2 della L.n.37 del 1992)» e ricordato che «il divieto preconcetto e immotivato di detti spettacoli è da ritenersi indebito e illegittimo, ancor più quando è perseguito – come nel caso di specie – in via indiretta, mediante il diniego della concessione temporanea di area pubblica per l’installazione degli impianti circensi».
«Se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art.727 – prosegue il presidente della seconda sezione del Tar – non esiste, tuttavia, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la L.n. 337 del 1968 , che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali».
La sentenza ha così annullato l’ordinanza del Comune di Fiumicino, che non si era costituito in giudizio e che non ha rilasciato commenti in proposito.