Piano Strategico PA. L’Avv. Luca R. Perfetti dello Studio Bonelli Erede with Lombardi ha redatto un memorandum per fornire un primo inquadramento giuridico dei profili di criticità che il documento Dipartimento della Funzione Pubblica, “Piano Strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica amministrazione”, del 10 gennaio 2022 (nel séguito, anche solo Piano Strategico) sembra porre dal punto di vista della sua legittimità, anche in considerazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra il Ministero per la pubblica amministrazione e quello dell’università e della ricerca, sottoscritto dai titolari dei due dicasteri il 7 ottobre 2021 (nel séguito anche solo Protocollo d’Intesa).

Elementi di illegittimità del Piano Strategico PA, recante l’iniziativa ‘PA 110 e lode’

  1. Il Piano Strategico assume di porsi in funzione di attuazione del Protocollo d’Intesa. Tuttavia, prevede espressamente (cfr., p. 10) che «per l’attuazione del Protocollo sono stati interessati tutti gli Atenei dell’elenco CRUI». Una simile limitazione alle sole Università incluse nell’elenco CRUI non trova nessun riferimento nel Protocollo d’Intesa; ne deriva l’evidente illegittimità del Piano Strategico.
  2.  Il Piano Strategico riferisce che «hanno finora fornito la loro adesione al progetto 40 Università». Poiché il Protocollo d’Intesa riferisce (art. 1, co. 2) – correttamente – la necessità di procedere all’individuazione delle «Università ed Enti di ricerca» sulla base di «appositi bandi o avvisi pubblici» non si può non notare un secondo importante profilo di illegittimità.
  3. Il terzo luogo, il Piano Strategico, escludendo dal perimetro le Università che non siano associate alla CRUI, individua come criterio discretivo un elemento del tutto irrazionale, sia perché CRUI è un’associazione non riconosciuta di diritto privato, sottratta a qualunque controllo pubblico, sia perché non tutte le Università parte del sistema nazionale di offerta universitaria sono associate a tale associazione. Ne derivano ulteriori profili di illegittimità per irrazionalità e disparità di trattamento.
  4. In quarto luogo, sempre in ragione del fatto che il Piano Strategico esclude dal perimetro le Università che non siano associate alla CRUI, ci si trova innanzi ad una grave violazione delle norme europee e nazionali in materia di procurement. È, infatti, noto che per la giurisprudenza europea e nazionale le Università sono operatori economici; la formazione universitaria e post universitaria costituisce un servizio che l’amministrazione, attraverso le misure in questione, acquista per i suoi dipendenti, sicché devono trovare applicazione (almeno) i principi comunitari in materia di procedure aperte trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione di fondi pubblici.
  5. Sempre da questo punto di vista, occorre osservare come l’iniziativa si inserisce nelle misure di cui al PNRR. Il PNRR è finanziato con risorse dell’Unione Europea sicché se queste stesse vengano spese senza applicazione di procedure aperte trasparenti e non discriminatorie («appositi bandi o avvisi pubblici») ne deriva la responsabilità per violazione del diritto europeo della Repubblica Italiana, la possibile richiesta di restituzione dei fondi ed il conseguente danno erariale.
  6. Infine, occorre considerare come il provvedimento della Funzione Pubblica si riferisca in via generale alla pubblica amministrazione, in probabile violazione dell’autonomia organizzativa delle Regioni ed Enti Locali (sul punto, giurisprudenza costituzionale costante).

PA 110 e Lode: rimedi

Il Piano Strategico potrà essere impugnato innanzi il giudice amministrativo entro sessanta giorni dal 10 gennaio; inoltre si potrà valutare l’esposto innanzi alla Commissione Europea (per l’apertura della procedura di infrazione).

 

***LEGGI ANCHE LA PROTESTA DI UNICUSANO E LA LETTERA APERTA INVIATA DAL PRESIDENTE STEFANO BANDECCHI***