Tar cure domiciliari. Un tema molto dibattuto in tempo di covid, che ora, grazie al Prof. Giovanni D’Alessandro, docente di diritto pubblico dell’Università Niccolò Cusano, spieghiamo nel dettaglio. “Il TAR per il Lazio, con la sentenza n. 419/2022- premette il docente- ha annullato parzialmente la Circolare del Ministero della Salute recante le linee guida sulla “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” , nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e la somministrazione di fans e paracetamolo.”
Tar cure domiciliari
Il Prof. D’Alessandro afferma poi che “tale decisione pare stia destando reazioni contrastanti dovute, soprattutto, alle differenti e talora opposte interpretazioni che se ne danno.”
Il docente aggiunge poi che “la circolare in parte annullata ha mutuato le linee guida emanate dall’AIFA per gestire le fasi iniziali dell’infezione da covid e non ha mai avuto una valenza prescrittiva “assoluta”, rappresentando le linee guida delle semplici “raccomandazioni” che – come correttamente conferma il TAR – “costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli”.
Ma cosa significa tutto ciò? Bisogna risalire alla premessa del ragionamento, e cioè al regime della responsabilità medica.
Il codice deontologico
Ma cosa prevede il codice deontologico? Sempre D’Alessandro spiega che “il codice deontologico medico prevede tra i suoi princìpi la libertà e indipendenza della professione e l’autonomia e responsabilità del medico”: “L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura” (art. 4). Questo perché il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona, e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Non può essere ammessa, perciò, neppure una “medicina di Stato”, prescritta per decreto (salvi gli obblighi consentiti dalla stessa Costituzione a tutela del diritto alla salute, inteso nella sua dimensione d’interesse generale della collettività: così accade, ad esempio, per gli obblighi vaccinali).
Cosa stabilisce il Tar
“Il TAR, in sostanza -afferma D’Alessandro- non ha fatto altro che ricondurre a sistema il contenuto della Circolare del Ministero della Salute recante le linee guida sulla gestione domiciliare del paziente affetto da covid.”
“Va ricordato, però, che se le linee guida non sono da intendere come precetti vincolanti, esse hanno comunque una valenza nel determinare la responsabilità del medico in ambito penale. Infatti, prima il decreto Balduzzi e poi la legge Gelli-Bianco, in tema di colpa medica, hanno previsto che il medico che segua le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali accreditate nella comunità scientifica (e quelle del Ministero lo sono certamente) non è punibile nel solo caso d’imperizia. Salva, naturalmente, una valutazione di adeguatezza del trattamento rispetto alla specificità del caso concreto.” precisa l’esperto.
Le conclusioni
“In conclusione- sempre D’Alessandro-il TAR non modifica affatto la gestione domiciliare dei pazienti affetti da covid: non cancella la “vigilante attesa” né la terapia con fans e paracetamolo. Com’era già prima, il medico curante si assume la responsabilità di somministrare, in scienza e coscienza, la terapia che ritiene necessaria per la tutela della vita e della salute del paziente. Se segue le linee guida dell’AIFA, mutuate dalla circolare ministeriale, in caso di evento avverso egli non risponderà per imperizia; altrimenti, egli potrà essere chiamato a rispondere in sede penale per violazione delle “regole tecniche” della scienza e della pratica medica.”
Il cerchio si chiude: il nostro ordinamento valorizza la libertà e indipendenza della professione, ma all’autonomia segue la responsabilità. Faber quisque fortunae suae, come sempre.