Cosa cambia con lo stato di emergenza? Viene disposto al verificarsi di eventi eccezionali. In passato, infatti, oltre che per il Covid è stato disposto per alluvioni o terremoti. Lo stato di emergenza deve essere deliberato, su proposta del premier, dal Consiglio dei Ministri con l’intesa di Regioni e Province.

In questo modo si possono attuare interventi speciali con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge. Inoltre permette alla Protezione Civile di agire con poteri straordinari per tutelare i cittadini e per far in modo che si possa agire con tempestività ed urgenza. Ovviamente qualsiasi provvedimento in deroga deve rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico.

Stato di emergenza, cosa cambia per le procedure burocratiche?

Altro “vantaggio” dello stato di emergenza riguarda lo snellimento delle procedure burocratiche. Leggi e decreti possono essere approvate in breve tempo e si può ricorrere anche ai Dpcm, decreti che non hanno bisogno di nessuna approvazione del Parlamento.

Infine rimangono attivi quei comparti che hanno affiancato il premier in questi mesi di pandemia. Tra tutti ovviamente il commissario straordinario all’emergenza, il Generale Figliuolo, e il Comitato tecnico scientifico, attualmente coordinato da Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di Sanità.

Rispetto al passato, il Governo non potrà prorogare semplicemente lo stato di emergenza, procedura già utilizzata il 31 luglio 2020 (il primo stato di emergenza venne deliberato il 31 gennaio 2020), il 31 gennaio 2021 il 31 luglio 2021, quando venne prorogato dal Governo Draghi fino al 31 dicembre 2021. Lo stato di emergenza è prorogabile al massimo per due anni, dunque fino al 31 gennaio 2022: il Governo dovrà quindi passare per il Parlamento per chiedere un’ulteriore proroga.

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