Codice Rosso. Gli uomini non acquisiranno mai consapevolezza della loro vera natura finché le donne non saranno completamente libere di esprimere la propria personalità.
Il 17 novembre u.s. presso la Camera dei Deputati – Sala Salvadori si è svolto il convegno sull’attuazione del Codice Rosso al quale hanno partecipato l’On. Laura Ravetto, l’On. Gianni Tonelli- Membro prima Commissione Segr. Commissione Antimafia, l’avv. Elisabetta Aldrovandi – Garante regionale per la tutela vittime di reato Lombardia e Anna Bisulli – dirigente sindacale autonomi di polizia. Numerosi sono stati gli spunti di riflessione sorti durante il dibattito tra i presenti.
Codice Rosso: l’impatto della violenza di genere sul capitale umano
I soli dati numerici riescono a far comprendere quanto sia grave l’impatto sociale che ha la violenza di genere sul capitale umano, basti pensare che in Italia lo scorso anno sono stati 103 i femminicidi perlopiù intrafamiliari o compiuti in virtù di legami affettivi e 15591 le denunce di stalking, un numero ridotto condizionato dalla paura delle vittime nei confronti dell’aggressore e di eventuali reiterazioni. Bisogna partire dal presupposto che sradicare la vittima dal proprio contesto di appartenenza, o nasconderla non significa tutelarla bensì umiliarla ulteriormente poiché è lei e non il carnefice a subire una limitazione coatta della propria libertà.
Sarebbe opportuno valutare un emendamento dell’art. 83 del decreto legge n. 6 del 1982, che consentirebbe di realizzare valutazioni differenti della pericolosità dell’aggressore e, dunque, garantire una maggiore tutela della donna mediante degli strumenti concreti attuabili dagli agenti di pubblica sicurezza.
Lo stesso On. Gianni Tonelli ha ribadito: “Non è sufficiente l’apparato normativo poiché è necessario che questo venga integrato da concreti strumenti operativi”. È incisivo analizzare quanto abbia influito negli ultimi dieci anni la spending review, che non ha permesso di investire concretamente sulle risorse umane, dunque sull’assunzione di operatori che concretamente avrebbero potuto contrastare la commissione di reati compresi quelli contemplati dalla normativa che disciplina il Codice Rosso. In più occasioni gli stessi operatori di polizia hanno manifestato il disagio derivante dalla carenza di personale, che non permette di assicurare l’incolumità e la pubblica sicurezza sul territorio italiano. L’esperienza acquisita dall’avv. Elisabetta Aldrovandi in qualità di Garante regionale per la tutela vittime di reato Lombardia le ha permesso di dichiarare: “Essere dalla parte delle vittime è scomodo perché è più facile giustificare chi commette reati, talvolta gravi, rispetto a dare una giusta giustizia alle vittime”. Difendere chi ha subito delle violenze di genere significa dare ascolto alle singole esperienze e da lì sviluppare delle norme giuridiche in grado di contrastare il fenomeno.
Normativa e reati
Lo Stato italiano solo recentemente si è mosso contro tali tipologie di reato; ciò s’evince dal fatto che soltanto dal 1996 vengono tutelati gli atti persecutori, i maltrattamenti e le violenze sessuali mentre lo stalking costituisce reato soltanto dal 2009.
In ogni caso è agli occhi di tutti che la limitazione della libertà personale dell’aggressore è assimilabile all’extrema ratio, invero soltanto quando è configurabile il rischio di omicidio o, comunque di lesioni personali gravi. È logico, dunque, chiedersi perché non realizzare una perizia dell’individuo volta a constatare la pericolosità sociale sin dalla fase delle indagini preliminari.
La risposta è semplice: “La normativa vigente non consente di valutazioni scientifiche nonostante queste ultimi potrebbero essere utili per la decisione del Giudice delle indagini preliminari”.
Il caso della Germania
Talvolta i reati di violenza di genere vengono puniti con la sola sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. senza neppure subordinarla ad un percorso psicoterapeutico di recupero. Dov’è che si realizza il finalismo rieducativo della pena previsto dal dato costituzionale all’art.27? È opportuno ricordare che uno Stato di diritto ha la necessità di rieducare e recuperare l’individuo, una battaglia condivisa dalle stesse vittime di violenza di genere.
Perché non fare come avviene in Germania, dove chiunque accede alla detenzione negli istituti penitenziari viene sottoposto ad una visita psicofisica che, se positiva, obbliga i detenuti al lavoro e a versare parte della retribuzione alla vittima? Quel che è certo che il recuperare è difficile allo stesso modo nei confronti delle vittime, spesso vulnerabili nel corpo e nell’anima.
La maggior parte delle volte gli operatori di polizia intervengono in situazioni ove episodi di violenza sono stati reiterati per anni.Va garantita la certezza delle singole vittime di un’esistenza migliore, da un punto di vista di dignità.
Normativa del Codice Rosso dell’On. Matteo Salvini e dell’avv. Giulia Bongiorno
La normativa del Codice Rosso, realizzata su idea dell’On. Matteo Salvini e dell’avv. Giulia Bongiorno all’epoca ministro della Pubblica Amministrazione, ha permesso di operare con maggiore tempestività interrompendo la condotta e procedendo con l’arresto nei casi di flagranza o comunque dove si concretizzi un maggior rischio. Spesso tale rischio non è così facilmente individuabile perché le vittime non collaborano, emblematico è il caso dello stalking, infatti tale reato non si configura in virtù di un decalogo di situazioni oggettive e parametrabili bensì è rimesso alla valutazione dello stato d’ansia e paura della vittima. Non è facile ottenere la collaborazione delle vittime poiché in media servono 4/5 ore all’ufficio denunce per sviscerare la vicenda in ogni suo aspetto. Le vittime sono anime, bisogna trovare un modo per entrare in contatto con queste persone.
La valutazione della pericolosità dell’aggressore viene realizzata dal magistrato procedente, va compreso però quali strumenti questo ha concretamente a disposizione per realizzarla in modo certosino. In ogni caso andrebbe evitato il secondo ascolto della vittima che ha sporto denuncia poiché le 72 ore sono un lasso di tempo troppo lungo ove potrebbe accadere qualsiasi evento drammatico. Durante il convegno, s’è giustamente ribadito che bisognerebbe effettuare attività di fonoregistrazione per avere contezza nell’immediato della situazione, dunque, cristallizzare lo stato psico-emotivo della presunta persona offesa. In ogni caso potrebbero essere molteplici gli interventi per legislativi per implementare la normativa del Codice Rosso che, se pur parziale, è stato il punto di partenza per garantire una giusta tutela contro ogni violenza di genere.
International Day for the Elimination of Violence against Women
Ogni 25 novembre ricorre l’anniversario della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza drammatica ma che ci permette di riflettere sull’incidenza che al maltrattamento fisico e psicologico che molte donne nel mondo subiscono sulla società.
Mille sono le sfaccettature che può assumere la violenza sulle donne: minacce, aggressioni verbali e fisiche, dallo stalking allo stupro, un circolo in cui nessuna donna meriterebbe di finire.
Bisogna far sì di sensibilizzare l’attenzione di ognuno di noi per combattere questo atroce fenomeno che ancor’oggi riempie quotidianamente pagine di cronaca nera. Ricordiamoci di educare i nostri figli al rispetto verso le donne; la conoscenza, la cultura e l’istruzione verso i giovani potrà formare la società del futuro, una società migliore.
Vorrei concludere con una breve riflessione:
“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace.”(Kofi Annan)
Dott. Alessio Vecchi