La pandemia Covid-19 ha messo alla prova le nostre democrazie.
Nella situazione di emergenza i valori della libertà e della sicurezza sanitaria sono entrati in conflitto e si è quindi imposta la necessità di bilanciarli. Solo per fare un esempio, si pensi a quando si sono dovuti bilanciare il diritto alla libera circolazione od anche il diritto alla privacy con la tutela della salute pubblica. 

Ma che cosa è il bilanciamento? Che cosa significa bilanciare due diritti. L’opera delicata di bilanciamento si compie quando occorre fare una scelta che investe due valori. Uno dei due valori sarà preferito all’altro: ma il bilanciamento corretto esige che la scelta politica effettuata tenga comunque conto anche dell’altro valore, che non deve essere totalmente sacrificato. Questo è l’indirizzo della giurisprudenza costituzionale. Di recente, anzi, la Corte nella sentenza n. 33/2021 ha riaffermato esplicitamente che nessun diritto fondamentale deve essere “tiranno” rispetto agli altri, a nessun diritto può essere riconosciuta una “illimitata espansione” con totale sacrificio degli altri.
L’opera di bilanciamento spetta in primis al legislatore; la Corte costituzionale interviene successivamente per controllare il bilanciamento fatto appunto dal legislatore.

Pandemia covid: come l’ha affrontata l’Italia?

In Italia per far fronte alla pandemia, come rilevato dalla migliore dottrina, si è costruita una complessa “catena normativa” che ha (e deve avere) il suo primo anello nella Costituzione e l’ultimo nei numerosi decreti del presidente del consiglio dei ministri o in provvedimenti di autorità locali. Sulla legittimità di questi decreti del presidente del consiglio, comunque soggetti al sindacato del giudice amministrativo (come peraltro ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37/2021), molto si è discusso; da ultimo la Consulta, nel pronunciarsi sul decreto legge n. 19/2020, ha in ogni modo statuito che le disposizioni censurate “non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati” (sentenza n. 198/2021)
È indubbio che si debba restare ancorati alla Costituzione: lo stato di emergenza in atto non è, e non deve essere, lo “stato di eccezione” di schmittiana memoria, ove in buona sostanza si ha la sospensione dell’intero ordinamento e la decisione politica è fuori da ogni vincolo normativo.

L’emergenza sanitaria certamente esige difficili bilanciamenti, ma l’ordinamento costituzionale non deve cedere alla pandemia, deve semmai governarla e continuare a salvaguardare i diritti fondamentali.
Non può sottacersi, infatti, che obiettivamente sussiste il rischio che le misure destinate all’emergenza, per definizione temporanee, restino in qualche modo a presidiare le nostre vite anche quando si tornerà alla normalità; proprio per questo – ripeto- dobbiamo ancorarci tutti alla Costituzione Repubblicana.
La nostra democrazia resisterà a tutto ciò? Spero di sì; penso di sì.
Eppure, va altresì ricordato che Norberto Bobbio all’inizio del suo noto lavoro “Il futuro della democrazia” scriveva: “se mi chiedete se la democrazia abbia un avvenire e quale sia, posto che l’abbia, vi rispondo tranquillamente non lo so”.

Quel che è certo adesso è che se vogliamo dare il nostro contributo personale al corretto funzionamento della vita democratica (anche sul piano strettamente economico) occorre continuare a lavarsi spesso le mani, ad indossare la mascherina, a mantenere la distanza, nonché completare il proprio ciclo vaccinale, sempre che non si soffra di patologie che impediscono di farlo.
Vacciniamoci, vacciniamoci tutti; solo così proteggiamo noi stessi, chi ci circonda e soprattutto coloro che per problemi di salute non possono vaccinarsi (per non parlare del risparmio di risorse per il servizio sanitario nazionale: costa molto meno una dose di vaccino delle cure per una persona che necessita del ricovero in ospedale).
Proprio in un’ottica di bilanciamento, il fatto che allo stato non sia obbligatorio vaccinarsi non ci esime dall’interrogarci comunque, in quanto “comunità nazionale”, su quale sia la scelta di condotta (costituzionalmente) preferibile, considerato che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.).

 

Prof. Federico Girelli
Associato di Diritto Costituzionale
Università Niccolò Cusano – Roma