In risposta alla nota con cui le associazioni animaliste e ambientaliste ieri avevano comunicato il nuovo stop alla caccia in Sicilia, l’avvocato Alfio Barbagallo, nell’interesse e per conto delle Associazioni LCS Liberi Cacciatori Sicilia, ANCA Associazione Nazionale Cacciatori, ITALCACCIA Sicilia e SICILIA NOSTRA, sottolinea che è stato “palesemente travisato il contenuto ed il significato dell’ordinanza emessa dal TAR Palermo in data 3/11/2021”.
Come si legge nella nota
“il Tar ha sospeso il Decreto assessoriale solo con riferimento alla Tortora selvatica, peraltro non cacciabile in Sicilia dal 1 settembre 2021, alla caccia alla Beccaccia nel periodo 1-10 gennaio per il quale saranno autorizzate solo tre giornate fisse e con riferimento al divieto di caccia nei terreni incendiati, divieto per altro sempre esistente. Per il resto il Calendario venatorio vigente è rimasto esente da critiche e deve essere considerato assolutamente legittimo”
L’ordinanza del TAR di Palermo
Il TAR Palermo ha depositato l’ordinanza n. 709/2021 che accoglie la sospensiva richiesta da WWF Italia, LAV, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, LNDC Animal Protection ed Enpa. Le associazioni, difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, avevano impugnato i decreti assessoriali che stabilivano periodi e specie cacciabili.
Secondo il TAR, infatti, la Regione non ha tenuto conto dell’emergenza ambientale determinata dagli incendi estivi, che hanno danneggiato gravemente le popolazioni di animali selvatici.
Nel ricorso, infatti, le sei Associazioni ambientaliste ed animaliste avevano stigmatizzato “l’apertura della stagione venatoria in violazione del principio di precauzione ed in manifesta contraddizione con la situazione emergenziale degli incendi, mettendo a rischio la conservazione degli habitat naturali e la sopravvivenza di molte specie”.
La Regione da una parte aveva dichiarato lo stato di calamità per agricoltura e zootecnia. Dall’altra aveva comunque autorizzato l’apertura della caccia senza, però, individuare e tabellare tutte le aree incendiate dove vietare la caccia. Anche l’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) aveva invitato la Regione a limitare la caccia, richiamando l’art. 19 della L. 157/1992 che impone la riduzione della stagione venatoria per “sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per altre calamità”.
Tutto ciò non è avvenuto. Il TAR ha bocciato “le previsioni contenute nel calendario Venatorio 2021-2022 nella parte in cui autorizzano, senza una specifica e idonea motivazione in grado di superare il parere dell’I.S.P.R.A., le predette attività venatorie”. Queste – stabiliscono i Giudici amministrativi – “devono considerarsi illegittime”. Su siccità ed incendi, in particolare, il TAR fa riferimento ad un parere ISPRA del 2021 “che indubbiamente presuppone, quantomeno, il divieto di caccia sui terreni incendiati” che la Regione ha l’onere di individuare e delimitare.