La recente sentenza della Corte Costituzionale sul “Fine vita” ha richiamato l’attenzione dell’opinione
pubblica, dei mezzi d’informazione e dei politici su una questione delicata ed urgente allo stesso tempo;
questione che ha risvolti giuridici, etici, medici e filosofici.

Liceità del suicidio assistito

Si trattava di stabilire la liceità del cosiddetto “suicidio assistito”, se al malato che si trovi in particolari ed
estreme condizioni di vita (condizioni che spesso riducono l’esistenza ad uno strazio ed una sofferenza
senza fine e senza speranza), sia o meno lecito chiedere un aiuto ed un intervento esterno per porre fine a
questa situazione, quando non sia possibile prendere in prima persona tale iniziativa.
La decisione della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la liceità di una richiesta d’aiuto da parte del
malato che si trovi in condizioni di vita e di sofferenza estreme, è intervenuta anche per la mancanza di
un’adeguata legislazione in materia, ancora in buona parte disciplinata da norme che risalgono ai primi
decenni dello scorso secolo.

Prevenzione e cura

La crescita dell’aspettativa di vita media in Italia e in Europa, grazie alle migliori condizioni di vita ed ai
progressi della medicina, non solo ha portato e porterà nei prossimi anni ad un incremento della fascia
della popolazione “matura”, “tardo matura” o “anziana”, ma pure a confrontarsi con la prevenzione, la cura
e l’assistenza di persone colpite da malattie neuro degenerative che possono portare gradualmente alla
perdita della mobilità, della percezione e della coscienza. Tali patologie investono in prima persona non
solo i diretti interessati, ma pure le loro famiglie, i medici curanti e, in senso lato, la società.

Suicidio assistito: a chi appartiene la vita umana?

Ogni legislazione in materia non può prescindere dall’esaminare e dal rispondere ad una serie di questioni
preliminari, che sono alla base di qualsiasi scelta legislativa. La questione fondamentale è sostanzialmente
una: “A chi appartiene la vita umana, la mia vita?”. Altri importanti aspetti – chi e a quali condizioni ne può
disporre?- sono strettamente legati alla prima. Le risposte non sono scontate.
In Italia, ad esempio, tanto il Codice Civile che il Codice Penale sono stati promulgati in epoca fascista,
quando era stata imposta l’idea che l’individuo appartenesse allo Stato e facesse parte della “Stirpe”; di
conseguenza anche in materie come l’aborto e l’eutanasia le sue scelte non potevano fondarsi
sull’autonomia di giudizio e sulla libera scelta. Nel nostro Paese, inoltre, è presente ed attivo un organizzato
movimento cattolico che fa riferimento alla Conferenza Episcopale e che nelle sue voci ufficiali si è sempre
espresso contro una serie di diritti civili come quello del divorzio, dell’interruzione della gravidanza, del
riconoscimento delle unioni civili delle coppie omosessuali e, naturalmente, dell’eutanasia.

Suicidio assistito: gli argomenti contro

Esistono contro la “dolce morte” due argomenti principali in ambito cattolico: il primo non sempre
chiaramente espresso, ma fondamentale, è la convinzione che la vita sia un “dono di Dio”. Il secondo è la
versione laica della prima tesi, che cioè esista un “diritto alla vita” che vada sempre e comunque tutelato, a
prescindere persino dalla volontà di chi di fatto detiene questa vita.
Anche se noi accettassimo per un momento l’idea che la vita sia un “dono di Dio”, ne dovrebbe conseguire
che chi riceve un dono ne diviene il proprietario e ne può fare l’uso che crede. Altrimenti che dono sarebbe
quello che resta nella proprietà e nella disponibilità del donatore? Il secondo argomento –il diritto alla vita-
è stato richiamato dal nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, in quanto “giurista e cattolico”,
si è detto preoccupato della recente sentenza della Corte Costituzionale.

Diritto alla vita, diritto alla morte

“Esiste un diritto alla vita, non esiste un diritto alla morte”, è stato ribadito. Ma si potrebbe obiettare: il
diritto alla vita di fatto può divenire un obbligo a sopravvivere, anche quando l’individuo non vuole? Per
vita si intende anche la mera condizione vegetativa, con la perdita della mobilità, della sensibilità e della
coscienza? E ancora: “Esiste forse un dovere alla sofferenza, perché la sofferenza è una forma di espiazione?”.

Queste domande possono essere rivolte anche al medico, a prescindere da quale sia il suo
credo religioso; nel Giuramento di Ippocrate leggiamo: “In qualsiasi casa andrò, vi entrerò per il sollievo dei
malati” e, recentemente, alcuni Rabbini hanno sostenuto che il compito del medico non è quello di
contribuire a perpetuare la sofferenza.

Una domanda al premier Conte

Un’ultima considerazione e un’ultima domanda (retorica): il Presidente Conte ha espresso delle perplessità sulla recente sentenza della Corte Costituzionale in quanto
giurista, ma anche “in quanto cattolico”. Se fosse stato buddista o di un’altra religione, avrebbe espresso il
suo punto di vista in base al suo credo religioso? E tale punto di vista avrebbe avuto la pretesa di vincolare
anche a quelli di altre religioni, ai laici e ai non credenti?

Enrico Ferri, professore di Filosofia del Diritto e Storia dei Paesi Islamici all’Unicusano