Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approntato le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo.

A decorrere dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo

In tale scenario, infatti, a decorrere dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo. Questo significherà una  discontinuità nei rapporti bilaterali con la UE. Le misure saranno formalmente adottate solo nel caso in cui il recesso senza accordo venga definitivamente formalizzato. Con tutta probabilità dette misure verranno adottate con la forma di un decreto legge, qualora ne ricorrano necessità e urgenza.

Le misure in parola mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati intermediari. C’è anche la volontà di tutelare gli investitori e la clientela, tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio. Durante questo periodo i soggetti potranno continuare ad operare analogamente al periodo transitorio che sarebbe previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE. Durante il periodo transitorio sarà possibile per gli intermediari continuare ad operare secondo la normativa attuale. La possibilità varrà sia per gli operatori britannici operanti in Italia, sia per gli operatori italiani operanti nel Regno Unito.

La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi

Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento inerente i mercati, con particolare riferimento alle sedi di negoziazione e all’accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito. Saranno infine previsti anche gli adempimenti che i gestori delle sedi di negoziazione dovranno porre in essere per poter continuare ad operare dopo la fine del periodo transitorio. Si precisa che la disciplina eccezionale che il provvedimento  ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuità rispetto all’esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione.

Tale provvedimento non include disposizioni che attengono ad aspetti riguardanti i rapporti bilaterali fra intermediari e clienti. Sono invece retti dalla disciplina generale dei rapporti contrattuali. La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verrà comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo.

                                                                                                                                            Fonte DIRE